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Importo dei versamenti dovuti per i servizi di prevenzione incendi

(Rif. art. 1 legge 966/1965 - art. 7 DM 4/5/1998)

Le attuali disposizioni legislative prevedono che i servizi di prevenzione incendi (parere di conformità sui progetti, parere sulle istanze di deroga, sopralluoghi finalizzati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, rinnovo del certificato) siano a pagamento e pertanto siano svolti dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco previo versamento alla Tesoreria provinciale dello Stato di un determinato corrispettivo in denaro. L'importo del versamento si desume dalle tariffe orarie vigenti in base alla durata oraria dei servizi, stabilita in ragione della tipologia di prestazione richiesta e della complessità dell'attività soggetta a controllo.

Per le deroghe l'importo da versare è calcolato sulla base di quanto dovuto per il parere di conformità del progetto delle corrispondenti attività, maggiorato del 50%. Nel caso di insediamenti che comprendono nel loro ambito più attività singolarmente soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, poiché la vigente normativa prevede che venga rilasciato un unico certificato di prevenzione incendi, l'importo da versare è pari alla somma di quello previsto per ogni singola attività. In base alla legislazione vigente sono esenti dal pagamento i servizi richiesti dalle Amministrazioni dello Stato mentre sono tenuti ad effettuare i versamenti gli Enti pubblici economici, gli Enti locali, le ex Aziende autonome dello Stato divenute S.p.a., ecc..


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