Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile

Logo del Ministero dell'Interno

Sei in: Home > Guida PPI > Adempimenti Procedurali > Deroga

Possibilità di ricorrere alla procedura di deroga

(Rif. art. 6 DPR 37/1998 - art. 5 DM 4/5/1998)

Le regole tecniche di prevenzione incendi emanate dal Ministero dell'Interno sono usualmente definite di tipo ''deterministico-prescrittivo'' nel senso che il legislatore, al momento della formulazione della norma, ha prefissato, oltre agli obiettivi di sicurezza da perseguire e al livello di rischio ritenuto accettabile, anche le singole misure di prevenzione e di protezione, costruttive e impiantistiche, da mettere in atto, fino a raggiungere un notevole livello di dettaglio. Può così accadere che nell'applicare le regole tecniche di prevenzione incendi alle diverse realtà urbanistiche ed edilizie che possono presentarsi, la presenza di vincoli di natura strutturale, impiantistica, edilizia, storico-architettonica, ecc., non consenta di rispettare uno o più punti delle disposizioni antincendio vigenti. Per tenere conto di questi casi, il legislatore ha previsto l'istituto della deroga che consente di sanare situazioni non altrimenti risolvibili prevedendo idonee misure tecniche alternative in grado di garantire un livello di sicurezza non inferiore a quello ottenibile con l'integrale rispetto della norma (concetto di sicurezza equivalente). Tale procedura è pertanto attuabile unicamente in presenza di attività comprese nell'elenco del D.M. 16 febbraio 1982 per le quali il Ministero dell'interno ha già provveduto ad emanare specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (strutture sanitarie, attività ricettive turistico-alberghiere, impianti termici a gas o a gasolio, autorimesse, gruppi elettrogeni, scuole, locali di pubblico spettacolo, ecc.). Negli altri casi, poiché in mancanza di disposizioni ad hoc il progetto è redatto dal professionista sulla base dei criteri generali di prevenzione incendi e tenendo conto dello stato dei luoghi, non si manifesta l'esigenza di ricorrere alla deroga. Se la deroga è concessa, si può procedere con la realizzazione dell'opera e con la successiva richiesta, a lavori ultimati, del certificato di prevenzione incendi. La domanda di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendi, deve essere redatta secondo il modello PIN2, e va indirizzata alla Direzione regionale dei Vigili del fuoco, tramite il Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio. Il Comando esamina la domanda ed entro trenta giorni la trasmette, con il proprio parere, alla Direzione regionale dei Vigili del fuoco. Il Direttore regionale, sentito il Comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, si esprime entro sessanta giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al Comando ed al richiedente. Alla domanda devono essere allegati:

  • documentazione tecnica (scheda informativa, relazione ed elaborati grafici) a firma di tecnico abilitato (che quindi può essere qualsiasi professionista nell'ambito delle proprie, specifiche, competenze) e comprendente, tra l'altro, una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e l'individuazione delle misure di sicurezza alternative che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
  • attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.


italia.gov.it Copyright 2006 Corpo nazionale dei vigili del fuoco