Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile

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(Rif. art. 1 legge 966/1965 - art. 7 DM 4/5/1998)

Legge 26 luglio 1965, n. 966

Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento.

Art. 1

I servizi di soccorso tecnico, quando non vi sia pericolo imminente di danno a persone ed a cose, e le visite ed i servizi di vigilanza, ai fini della prevenzione incendi, resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 26, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonchè le prestazioni del Centro studi ed esperienze su richiesta di enti e di privati, sono effettuati a pagamento, in conformità delle disposizioni della presente legge. Sono esenti dal pagamento le prestazioni richieste dalle Amministrazioni dello Stato.

DECRETO 4 MAGGIO 1998

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ED AL CONTENUTO DELLE DOMANDE PER L’AVVIO DEI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI, NONCHE’ ALL’UNIFORMITA’ DEI CONNESSI SERVIZI RESI DAI COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO


art. 7 - (Uniformità della durata dei servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali vigili del fuoco)

1. La durata dei servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, anche al fine di stabilire l'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modifiche ed integrazioni, è riportata nella tabella di cui all'allegato 6 al presente decreto, tenuto conto del tipo di prestazione richiesta, della tipologia e della complessità dell'attività soggetta a controllo.
2. Per le deroghe, la durata del servizio è calcolata sulla base di quella prevista per i pareri di conformità del progetto delle corrispondenti attività, maggiorata del cinquanta per cento.
3. Qualora la richiesta interessi più attività singolarmente elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, la durata del servizio è pari a quella complessivamente risultante dalla durata prevista per ogni singola attività.

 

 

 

 


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