Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile

Logo del Ministero dell'Interno

Sei in: Home > Guida PPI > Adempimenti Procedurali > Sopralluogo > Rif. art. 3 DPR 37/1998

(Rif. art. 3 DPR 37/1998 - art. 2 e 3 DM 4/5/1998)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (12 gennaio 1998, n. 37).

"Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59."


art. 3 - (Rilascio del certificato di prevenzione incendi)

Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e privati sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo in conformità a quanto previsto nel decreto di cui all’articolo 1, comma 5.
Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il Comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di quarantacinque giorni, dandone motivata comunicazione all’interessato.
Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all’interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all’esercizio dell’attività.
Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, il Comando ne dà immediata comunicazione all’interessato ed alle autorità competenti ai fini dell’adozione dei relativi provvedimenti.
Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, l’interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al Comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all’articolo 5. Il Comando rilascia all’interessato contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività.
Al fine di evitare duplicazioni, nel rispetto del criterio di economicità, qualora il sopralluogo richiesto dall’interessato debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che preveda un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali dei quali è chiamato a far parte il comando stesso, il termine di cui al comma 2 non si applica dovendosi far riferimento ai termini procedimentali ivi stabiliti.

 

DECRETO 4 MAGGIO 1998

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ED AL CONTENUTO DELLE DOMANDE PER L’AVVIO DEI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI, NONCHE’ ALL’UNIFORMITA’ DEI CONNESSI SERVIZI RESI DAI COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO


art. 3 - (Dichiarazione di inizio attività)

1. La dichiarazione prevista dall’articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in duplice copia, di cui una in bollo, secondo il modello riportato in allegato 3 del presente decreto e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
2. La suddetta dichiarazione va resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, secondo le forme di legge.

Art. 4 - (Domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi)

1. La domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in duplice copia, di cui una in bollo, e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. La domanda deve contenere:
generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
specificazione dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, per le quali si chiede il rinnovo del certificato.
2. Alla domanda sono allegati:
copia del certificato di prevenzioni incendi in scadenza;
dichiarazione del responsabile dell’attività, redatta secondo il modello riportato in allegato 4 al presente decreto e resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
perizia giurata attestante l’efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell’interno, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n.818. Tale perizia è redatta secondo il modello riportato in allegato 5 del presente decreto;
attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.

 

 

 

 


italia.gov.it Copyright 2006 Corpo nazionale dei vigili del fuoco