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(Rif. art. 6 DPR 37/1998 - art. 5 DM 4/5/1998)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (12 gennaio 1998, n. 37).

"Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59."

Art. 6 - (Procedimento di deroga)

Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le attività in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all’art. 1 comma 5, possono presentare al Comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte.
Il Comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento all’Ispettorato regionale dei vigili del fuoco. L’ispettore regionale, sentito il Comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all’art. 20 del decreto del presidente della repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al Comando ed al richiedente. L’ispettore regionale dei vigili del fuoco trasmette ai competenti organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati inerenti alle deroghe esaminate per la costituzione di una banca dati da utilizzare per garantire i necessari indirizzi e l’uniformità applicativa nei procedimenti di deroga.

DECRETO 4 MAGGIO 1998

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ED AL CONTENUTO DELLE DOMANDE PER L’AVVIO DEI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI, NONCHE’ ALL’UNIFORMITA’ DEI CONNESSI SERVIZI RESI DAI COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO


art. 5 - (Domanda di deroga)

1. La domanda di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendi, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in triplice copia, di cui una in bollo e va indirizzata all'Ispettorato interregionale o regionale dei vigili del fuoco, tramite il Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. La domanda deve contenere:
generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
specificazione dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, oggetto della domanda di deroga;
disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
specificazione delle caratteristiche dell'attività o dei vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni di cui alla lettera c).
Alla domanda sono allegati:
documentazione tecnica, in triplice copia, a firma di tecnico abilitato, contenente quanto previsto dall'allegato 1 al presente decreto ed integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.

 

 

 

 


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