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Rinnovo del certificato di prevenzione incendi

(Rif. art. 4 DPR 37/1998 - art. 4 DM 4/5/1998)

Il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando provinciale VV.F. ha validità fino alla data di scadenza indicata sullo stesso: quest'ultima è fissata in base alla periodicità dei controlli stabilita nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 che, a sua volta, dipende fondamentalmente dalla rilevanza del rischio connessa alle attività di che trattasi e dall'entità del pericolo collegato alla maggiore o minore frequenza di modifiche delle situazioni ambientali, impiantistiche e dei processi produttivi. Due sono gli intervalli di tempo da interporre fra successivi controlli: il primo di tre ed il secondo di sei anni. Per un numero molto limitato di attività, per le quali è lecito presumere la conservazione nel tempo delle caratteristiche costruttive e funzionali originarie ed ininfluenti le modificazioni esterne, è stata prevista una visita ''una tantum'', essendosi ritenuto superfluo ogni successivo intervento. E' opportuno ribadire che, indipendentemente dalla data di scadenza, ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio delle attività, che comporti una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ampliamenti, modifiche al sistema di vie di esodo, variazioni significative del carico di incendio, trasformazione dei processi lavorativi, incremento dell'affollamento, ecc.), obbliga l'interessato a darne tempestiva comunicazione al Comando provinciale VV.F. e ad avviare gli adempimenti previsti per il rilascio di un nuovo certificato di prevenzione incendi che tenga conto della mutata situazione dei luoghi. Ciò premesso il Comando provvede senza l'obbligo di effettuare il sopralluogo di verifica, sulla base unicamente di atti documentali prodotti dall'interessato in allegato alla domanda di rinnovo del certificato. Questa deve essere redatta secondo il modello PIN5, e va presentata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio in tempo utile e comunque prima della scadenza del certificato, completa dei seguenti allegati:

  • copia del certificato di prevenzioni incendi in scadenza;
  • dichiarazione a firma del responsabile dell'attività, redatta secondo il modello PIN 6 e resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
  • perizia giurata (modello PIN 7) attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione degli estintori portatili e carrellati, resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818;
  • attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

Il Comando, verificata la documentazione prodotta, provvede a rilasciare il certificato rinnovato entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda. Nulla esclude, comunque, che i Comandi possano dare luogo all'accertamento della sussistenza delle condizioni di sicurezza antincendio, a suo tempo verificata, mediante sopralluoghi presso le attività interessate, sia prima che dopo il rilascio del C.P.I. E' evidente che tale accertamento non deve allungare i tempi del procedimento e non deve gravare il richiedente di ulteriori oneri ed adempimenti.


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