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Richiesta di sopralluogo e rilascio del certificato di prevenzione incendi

(Rif. art. 3 DPR 37/1998 - art.2 e 3 DM 4/5/1998).

La seconda ed ultima fase per ottenere il certificato di prevenzione incendi consiste nel richiedere al Comando provinciale dei Vigili del fuoco la visita sopralluogo che accerti l'effettiva adozione delle misure di sicurezza previste nel progetto precedentemente approvato e l'adempimento delle eventuali prescrizioni aggiuntive formulate dallo stesso Comando all'atto del rilascio del parere di conformità.

SOPRALLUOGO

Allegata all'istanza per il sopralluogo, che firma il titolare, deve essere presentata la documentazione tecnica composta da certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare la conformità delle opere realizzate, dei materiali impiegati e degli impianti installati, alla normativa vigente. Detta documentazione deve essere a firma di un professionista abilitato, di un professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge n. 818/1984, dell'Installatore, del fornitore ecc., ciascuno per la parte di propria competenza. La domanda di sopralluogo finalizzata al rilascio di Certificato di prevenzione incendi deve essere redatta secondo il modello PIN3, e va presentata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio allegando la seguente documentazione:

a) copia del parere rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco sul progetto;
b) dichiarazioni e certificazioni atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
c) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il Comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di quarantacinque giorni, dandone motivata comunicazione all'interessato.

CPI

Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività. Nel certificato sono indicati, tra l'altro, i divieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio da osservare ai fini della sicurezza, nonché i dispositivi, gli impianti e le attrezzature antincendio che devono essere presenti e perfettamente funzionanti. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, il Comando ne dà immediata comunicazione all'interessato e alle Autorità competenti (Sindaco, Prefetto, ecc.) ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.

DIA

La vigente procedura prevede inoltre la possibilità per l'interessato di presentare, in attesa del sopralluogo, una dichiarazione finalizzata all'esercizio provvisorio dell'attività in cui lo stesso titolare attesta il rispetto della normativa di sicurezza antincendio e si impegna ad osservare gli obblighi gestionali e di esercizio. La suddetta dichiarazione consente al richiedente, ai soli fini antincendio, senza ulteriori incombenze e costi aggiuntivi, di avviare l'attività, purché sia stata preventivamente presentata al Comando la domanda di sopralluogo, completa della prevista documentazione. La dichiarazione di inizio attività deve essere redatta secondo il modello PIN 4, e va resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo le forme di legge.


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