Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile

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Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982)

Tabella delle Attività soggette

(come modificata dal D.M. 27 marzo 1985 e dal D.M. 30 ottobre 1986)

N. Attività - Periodicità della visita (in anni)
1 Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h - anni 3
2 Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h -anni 6
3 Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole: a)compressi:

per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc -anni 6

per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc - anni 3

b)disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):

per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg - anni 6

per quantitativi complessivi superiori a 500 kg - anni 6

4

Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:

a)compressi:

per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc - anni 6

per capacità complessiva superiore a 2 mc - anni 3

b)disciolti o liquefatti:

per quantitativi complessivi da 0,3 a 2 mc - anni 6

per quantitativi complessivi superiori a 2 mc - anni 3

5

Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:

a)compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc - anni 6

b)liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc - anni 6

6 Reti di trasporto e di distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar - Una tantum
7 Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione - anni 6
8 Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti - anni 6
9 Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili - anni 6
10 Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi - anni 6
11 Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas - anni 6
12 Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc - anni 6
13 Stabilimenti ed impianti ove di producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc - anni 3
14 Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e simili - anni 3
15

Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:

a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc - anni 6

b)per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc - anni 3

16

Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:

per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc - anni 6

per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc - anni 3

17 Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc
18 Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizioImpianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio - anni 6
19 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 Kg - anni 3
20

Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:

con quantitativi da 500 e 1.000 Kg - anni 6

con quantitativi superiori a 1.000 Kg - anni 3

21 Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti
22

Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:

- con capacità da 0,2 a 10 mc - anni 6

- con capacità superiore a 10 mc - anni 3

23 Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc - anni 3
24 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè perossidi organici - anni 3
25 Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni - anni 6
26 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori - anni 3
27 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici - anni 3
28 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili - anni 3
29 Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno - anni 3
30 Fabbriche e depositi di fiammiferi - anni 3
31 Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo - anni 3
32 Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo - anni 3
33 Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li - anni 6
34 Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio - anni 3
35 Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi - anni 6
36 Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato - anni 6
37 Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè - anni 6
38 Zuccherifici e raffinerie dello zucchero - anni 6
39 Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li - anni 6
40 Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li - anni 6
41 Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li - anni 6
42 Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li
42 Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li - anni 6
43 Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonchè depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li
44 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li - anni 6
45 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 Kg - anni 3
46

Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini; esclusi i prodotti all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del D.M. 30 novembre 1983:

da 500 a 1.000 q.li - anni 6

superiori a 1.000 q.li - anni 3

47

Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito: a) da 50 a 1.000 q.li - anni 6 b) oltre 1.000 q.li - anni 3

48

Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:

da 50 a 1.000 q.li

oltre 1.000 q.li

49

Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:

da 25 a 75 addetti - anni 6

oltre 75 addetti - anni 3

50 Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li - anni 6
51 Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive - anni 6
52 Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche - anni 6
53 Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali - anni 6
54 Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li - anni 6
55 Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li - anni 6
56 Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito - anni 6
57 Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li - anni 3
58 Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li - anni 6
59 Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili - anni 3
60 Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li - anni 6
61 Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati - anni 6
62 Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li - anni 6
63 Centrali termoelettriche - anni 3
64 Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW - anni 6
65 Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc. - anni 6
66 Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli - anni 3
67 Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze - anni 3
68 Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli - anni 6
69 Cantieri navali con oltre cinque addetti - anni 6
70 Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tranviario con oltre cinque addetti - anni 6
71 Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti - anni 6
72 Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti - anni 6
73 Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti - anni 3
74 Cementifici - anni 3
75 Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185) - anni 6
76 Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185) - anni 6
77 Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704) - anni 6
78 Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione - anni 6
79 Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860) - anni 6
80 Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
- impianti nucleari - anni 6
- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto - anni 6
- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari - anni 6
- impianti per la separazione degli isotopi - anni 6
- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti - anni 6
81 Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini - anni 3
82 Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti - Una tantum
83 Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti - anni 6
84 Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto - anni 6
85 Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti - anni 6
86 Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto - anni 6
87 Locali, adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi - anni 6
88 Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq - anni 6
89 Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti - Una tantum
90 Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 - Una tantum
91 Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h (116 kW) - anni 6
92 Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili - anni 6
93 Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti - anni 6
94 Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m - Una tantum
95 Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli installati in edifici industriali, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497 - Una tantum
96 Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 - Una tantum
97 Oleodotti con diametro superiore a 100 mm - Una tantum
Adempimenti procedurali di prevenzione incendi


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