Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile
Relazione tecnica - 92 Autorimessa
RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO
Anagrafica Compilatore
Denominazione/Ragione Sociale:
Nome Compilatore:
Ordine/Collegio Provinciale:
Numero Progressivo di Iscrizione:
RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO

Progetto ai fini della prevenzione incendi

(Legge 26 luglio 1965, n. 966 – D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37)

Attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. 09.04.82 n. 98) e successive variazioni ed integrazioni ed individuata al punto n. 92: Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili.

Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse.

(D.M. Interno 01 febbraio 1986 coordinato con DECRETO 22 novembre 2002 - Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto e con Decreto Legislativo 9 aprile 2008 nr. 81)

 

Altre attività a rischio specifico presenti nell'insediamento:

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Rif. Pratica VV.F. N.:
Anagrafica Attività
Denominazione/Ragione Sociale:
Descrizione Attività:
Ubicazione
Comune:
Indirizzo:
Civico:
Titolo I - Identificazione Dell'Attività

 

SCHEDA N. 1.0.1 - Capienza

1. Fino a 50 autoveicoli.
2. Superiore a 50 e fino a 300 autoveicoli.
3. Superiore a 300 autoveicoli.
N. AUTOVEICOLI :

 

SCHEDA N. 1.0.2 - Identificazione

1. Autofficina.
2. Autorimessa monopiano.
3. Autorimessa pluripiano.
4. Autosalone con un numero di autoveicoli superiore a trenta.
5. Autosilo.

 

SCHEDA N. 1.1.0 - Classificazione

1. Isolata: situata in edificio esclusivamente destinato a tale uso.
2. Isolata: situata in adiacenza ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi.
3. Mista.

 

SCHEDA N. 1.1.1 - Tipologia

1. Aperta.

Verifica: aperture perimetrali su spazio a cielo libero che realizzano una percentuale di aerazione permanente non inferiore al 60% della superficie delle pareti stesse e comunque superiore al 15% della superficie in pianta e precisamente:

  • Sup = Superficie in pianta dell’autorimessa= mq
  • Sp= Superficie delle pareti= mq
  • Sam = Superficie delle aperture minima= Sp x 0.60 = mq
  • Sae= Superficie delle aperture in progetto= mq ³ Sam ³ Sup. x 0.15 = .
2. Chiusa.

 

SCHEDA N. 1.1.2 - Tipologia

1. Sorvegliata
1.1. L'autorimessa è provvista di sistemi automatici di controllo ai fini antincendi.
1.2. L'autorimessa è provvista di sistema di vigilanza continua almeno durante l'orario di apertura, per un numero complessivo di addetti.
2. Non sorvegliata

 

SCHEDA N. 1.1.3 - Tipologia

1. Suddivisa in box singoli.
2. A spazio aperto.

 

SCHEDA N. 1.1.4 - Classificazione

1. Privata.
2. Pubblica.

 

SCHEDA N. 1.2.0 - Tipologia di intervento

1. Nuova costruzione
2. Modifica
Titolo III.I - AUTORIMESSE AVENTI CAPACITA' DI PARCAMENTO SUPERIORE A NOVE AUTOVEICOLI.

 

3.0.

Non sono previsti locali destinati ad autorimessa situati oltre il sesto piano interrato e il settimo fuori terra.

 

3.1 ISOLAMENTO

SCHEDA N. 3.1

1. L'autorimessa è adiacente ad altri edifici: - sarà separata con strutture di tipo non inferiore a REI 120.
2. L'autorimessa è adiacente ad altri edifici ed é protetta da un impianto fisso di spegnimento automatico: - sarà separata con strutture di tipo non inferiore a REI 90.
3. L'autorimessa è sottostante a locali destinati ad attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del D.M. 16 febbraio 1982 e precisamente a riportate ai punti nr. : - le aperture dell'autorimessa non saranno direttamente sottostanti alle aperture di detti locali.
4. L'autorimessa è sottostante a locali destinati ad attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del D.M. 16 febbraio 1982, precisamente a riportate ai punti nr. , ed é protetta da un impianto fisso di spegnimento automatico: - le aperture dell'autorimessa saranno direttamente sottostanti alle aperture di detti locali.

 

3.2 - ALTEZZA DEI PIANI

1. L'altezza dei piani non sarà inferiore a m 2.40 con un minimo di m 2.00 sotto trave.
2. Per gli autosilo: l'altezza dei piani non sarà inferiore a m 1.80.

 

3.3 SUPERFICIE SPECIFICA DI PARCAMENTO

La superficie specifica di parcamento non sarà inferiore a:

  • 20 m2 per autorimesse non sorvegliate
  • 10 m2 per autorimesse sorvegliate e autosilo
NOTA: Nelle autorimesse a box, con un volume netto per ogni box non inferiore a 40 m3, è consentito l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli.

SCHEDA N. 3.3

COMPARTIMENTOALTEZZA m SUPERFICIE m2 VOLUME m3 NUMERO AUTOVEICOLISUP. SPECIFICA PARCAMENTO max. 20
mq
TOTALE

 

3.4 STRUTTURE DEI LOCALI

SCHEDA N. 3.4.1

1. L'autorimessa è inserita nella volumetria dell'edificio servito: gli elementi costruttivi di separazione con le altre parti dello stesso edificio saranno di tipo REI 90.
2. L'autorimessa è isolata: gli elementi costruttivi orizzontali e verticali non di separazione saranno di tipo non combustibile.
4. Autosilo: gli elementi costruttivi di separazione con altre parti dello stesso edificio devono essere di tipo non inferiore a REI 180.

 

3.5 COMUNICAZIONI

1. L'autorimessa non ha in alcun modo comunicazioni con locali destinati ad attività di cui al punto 77 del D.M. 16 febbraio 1982 (Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive - art. 5 della legge 31.12.1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30.12.1965, n. 1704).
2. Per gli autosilo: non ha comunicazioni con altri locali.

 

SCHEDA N. 3.5

1. Autorimessa fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato. Comunica con locali di attività ad altra destinazione, e precisamente a , non elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 e/o con fabbricati di civile abitazione di altezza antincendi non superiore a 32 m a mezzo di aperture con porte di tipo non inferiore a RE 120 munite di congegno di autochiusura.
2. Autorimessa privata fino a quindici autovetture. Comunica con locali di abitazione in edificio di altezza inferiore a 24 m a mezzo di aperture con porte metalliche piene dotate di congegno di autochiusura.
3. Autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato. Comunica con locali destinati ad altra attività, e precisamente a , attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo non inferiore a RE 60 munite di congegno di autochiusura. In ogni caso non comunica con i locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 del D.M. 16 febbraio 1982.
4. Autorimessa fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato. Comunica attraverso filtri a prova di fumo, come definiti dal D.M. 30 novembre 1983, con locali destinati a tutte le attività, e precisamente a . In ogni caso non comunica con i locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79 e 80 del D.M. 16 febbraio 1982.
5. L'autorimessa, a prescindere dalla capacità di parcamento e dal numero dei piani, comunica attraverso filtri a prova di fumo, come definito dal D.M. 30 novembre 1983, con locali destinati ad attività di cui al D.M. 16 febbraio 1982, e precisamente a . In ogni caso non comunica con i locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80 e 83 del D.M. 16 febbraio 1982.
6. L'autorimessa non ha alcuna comunicazione con altri locali.
Vigili del fuoco - Relazioni Tecniche
Titolo III.II - AUTORIMESSE AVENTI CAPACITA' DI PARCAMENTO SUPERIORE A NOVE AUTOVEICOLI.

 

L'autorimessa è suddivisa, per ogni piano, in compartimenti di superficie non eccedente a quelle indicate al punto 3.6.1 del D.M. Int. 1° febbraio 1986 e riportate nella seguente tabella:

SCHEDA N. 3.6.1

PIANO

FUORI TERRA

SOTTERRANEE

Miste

Isolate

Miste

Isolate

Aperte (mq)

Chiuse (mq)

Aperte (mq)

Chiuse (mq)

Aperte (mq)

Chiuse (mq)

Aperte (mq)

Chiuse (mq)

Terra

7.500

5.000

10.000

7.500

 

 

 

 

Primo

5.500

3.500

7.500

5.500

5.000

2.500

7.000

3.000

Secondo

5.500

3.500

7.500

5.500

3.500

2.000

5.500

2.500

Terzo

3.500

2.500

5.500

3.500

2.000

1.500

3.500

2.000

Quarto

3.500

2.500

5.500

3.500

1.500

 

2.500

1.500

Quinto

2.500

 

5.000

2.500

1.500

 

2.000

1.500

Sesto

2.500

 

5.000

 

1.500

 

2.000

1.500

Settimo

2.000

 

4.000

 

 

 

 

 

 

Per le autorimesse protette da un impianto fisso di spegnimento automatico degli incendi sono ammesse superfici raddoppiate o triplicate rispetto a quanto stabilito dalla SCHEDA N. 3.6.1 di cui sopra, limitatamente a quelle disposte sino ai seguenti piani:

SCHEDA N. 3.6.1 bis

PIANO

FUORI TERRA

SOTTERRANEE

Miste

Isolate

Miste

Isolate

Aperte (mq)

Chiuse (mq)

Aperte (mq)

Chiuse (mq)

Aperte (mq)

Chiuse (mq)

Aperte (mq)

Chiuse (mq)

Terra

22.500

10.000

30.000

15.000

 

 

 

 

Primo

16.500

7.000

22.500

11.000

 

5.000

 

6.000

Secondo

16.500

7.000

22.500

11.000

 

4.000

 

5.000

Terzo

10.500

5.000

16.500

7.000

 

(1)

 

(1)

Quarto

10.500

5.000

16.500

7.000

 

 

 

(1)

Quinto

7.500

 

15.000

(1)

 

 

 

(1)

Sesto

(1)

 

(1)

 

 

 

 

(1)

Settimo

(1)

 

(1)

 

 

 

 

 

(1) Le autorimesse disposte sino a detti piani, in parte o completamente, dovranno essere in ogni caso protette da un impianto fisso di spegnimento automatico degli incendi.

Per l'autorimessa in oggetto, il sezionamento e la superficie dei compartimenti, è riportata nelle schede seguenti:

SCHEDA N. 3.6.1.1

X1. E' presente un compartimento costituito da più piani, non protetti da un impianto di spegnimento automatico, poiché la superficie complessiva non supera il 50% di quella risultante dalla somma delle superfici massime consentite per i singoli piani della SCHEDA N. 3.6.1 e che la superficie del singolo piano non eccede quella consentita dal più elevato per le autorimesse sotterranee o più basso per quelle fuori terra né che le singole superfici per piano eccedono il 75% di quelle previste dalla SCHEDA N. 3.6.1, e precisamente:

COMPARTIMENTOPIANOSUPERFICIE DEL SINGOLO PIANO AMMESSA COME DA SCHEDA N. B.3.6.1. mq SUPERFICIE DI COMPARTIMENTO RISULTANTE mq SUPERFICIE DI COMPARTIMENTO AMMESSA mq SUPERFICI DI PIANO AMMESSE mq max. 20

La scheda che segue riporta le superfici effettive, di piano e di compartimento, da confrontare con le superfici ammesse :

COMPARTIMENTOPIANO SUPERFICI DI PIANO EFFETTIVE mqSUPERFICIE DI COMPARTIMENTO EFFETTIVA mq max. 20

La superficie del singolo piano non eccede quella consentita dal più elevato per le autorimesse sotterranee o più basso per quelle fuori terra.

X2. E' presente un compartimento costituito da più piani, poiché la superficie complessiva non supera il 50% di quella risultante dalla somma delle superfici massime consentite per i singoli piani della SCHEDA N. 3.6.1 e che la superficie del singolo piano non eccede quella consentita dal più elevato per le autorimesse sotterranee o più basso per quelle fuori terra né che le singole superfici per piano eccedono il 75% di quelle previste dalla SCHEDA N. 3.6.1. Inoltre l'autorimessa sarà protetta da un impianto fisso di spegnimento automatico, pertanto si considereranno superfici raddoppiate o triplicate rispetto a quanto stabilito dalla SCHEDA N. 3.6.1, determinate nella SCHEDA N. 3.6.1bis, limitatamente ai seguenti piani ammessi:

COMPARTIMENTO PIANO SUPERFICIE DEL SINGOLO PIANO AMMESSA COME DA SCHEDA N. B.3.6.1. bis mq SUPERFICIE DI COMPARTIMENTO RISULTANTE mq SUPERFICIE DI COMPARTIMENTO AMMESSA mq SUPERFICI DI PIANO AMMESSE mq max. 20

La scheda che segue riporta le superfici effettive, di piano e di compartimento, da confrontare con le superfici ammesse :

COMPARTIMENTOPIANO SUPERFICI DI PIANO EFFETTIVE mq SUPERFICIE DI COMPARTIMENTO EFFETTIVA mq max. 20

La superficie del singolo piano non eccede quella consentita dal più elevato per le autorimesse sotterranee o più basso per quelle fuori terra.

X3. Non sono presenti compartimenti costituiti da più piani ma bensì da singoli piani, come da SCHEDA N. 3.3 precedente, e pertanto rispettosa della suddivisione stabilita dal punto 3.6.1 del decreto in oggetto nonché riportata nella SCHEDA N. 3.6.1, e precisamente:

AUTORIMESSA TIPO PIANO SUPERFICIE mq max. 10

Le pareti di suddivisione fra i compartimenti saranno realizzate con strutture non inferiori a REI 90. Le aperture di comunicazione fra i compartimenti saranno munite di porte EI 90 e saranno del tipo a tenuta fumo nonché a chiusura automatica in caso di incendio.

3.6.2

1. I passaggi tra i piani dell'autorimessa, le rampe pedonali, le scale, gli ascensori, gli elevatori, saranno esterni.
2. I passaggi tra i piani dell'autorimessa, le rampe pedonali, le scale, gli ascensori, gli elevatori, saranno racchiusi in gabbie realizzate con strutture non combustibili di tipo REI 120 e muniti di porte di tipo non inferiore a REI 120 provviste di congegno per l'autochiusura.
3. Non sono previsti passaggi tra piani dell'autorimessa.

 

3.6.3

Vigili del fuoco - Relazioni Tecniche
1. Le corsie di manovra consentono il facile movimento degli autoveicoli e hanno ampiezza non inferiore a 4,5 m.
2. Le corsie di manovra hanno ampiezza non inferiore a 5,0 metri nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia.

 

3.7.0 INGRESSI

SCHEDA N. 3.7.0

1. L'ingresso all'autorimessa sarà ricavato direttamente su una parete attestata su spazio a cielo scoperto.
2. Poiché l'accesso all'autorimessa avverrà tramite rampa, é stato considerato ingresso l'apertura posta in corrispondenza dell'inizio della rampa coperta.
3. Autosilo: è previsto un locale per il ricevimento degli autoveicoli. Tale locale di dimensioni minime 4,5 x 5,5 m, ha le stesse caratteristiche costruttive dell'autosilo.

 

3.7.2 RAMPE

SCHEDA N. 3.7.2

1.1 La rampa di accesso sarà del tipo aperta poiché aerata ad ogni piano, superiormente, per un minimo del 30% della sua superficie in pianta con aperture di aerazione affaccianti su pozzo di luce e/o cavedi di superficie non inferiore a quella sopra definita e a distanza non inferiore a m 3.50 da pareti finestrate di edifici esterni che si affacciano sulla stessa rampa.
1.2 La rampa di accesso sarà del tipo aperta poiché aerata ad ogni piano, lateralmente, per un minimo del 30% della sua superficie in pianta con aperture di aerazione affaccianti su spazio a cielo libero di superficie non inferiore a quella sopra definita e a distanza non inferiore a m 3.50 da pareti finestrate di edifici esterni che si affacciano sulla stessa rampa.
2.1 La rampa di accesso sarà del tipo a prova di fumo poiché collocata in vano costituente compartimento antincendio avente accesso per ogni piano da spazio scoperto mediante porte aventi una resistenza al fuoco RE predeterminata e comunque non inferiore a 90 e dotate di congegno per la chiusura automatica in caso di incendio.
2.2 La rampa di accesso sarà del tipo a prova di fumo poiché collocata in vano costituente compartimento antincendio avente accesso per ogni piano da disimpegno aperto per almeno un lato su spazio scoperto mediante porte aventi una resistenza al fuoco RE predeterminata e comunque non inferiore a 90 e dotate di congegno per la chiusura automatica in caso di incendio.
3. La rampa di accesso servirà un solo piano e sarà del tipo scoperta su spazio a cielo libero.

 

SCHEDA N. 3.7.2 bis

1. Ogni compartimento sarà servito da una coppia di rampe a senso unico di marcia d'ampiezza ciascuna pari a m > = a 3.00 m.
2. I compartimenti, realizzati su più piani, saranno serviti da una coppia di rampe a senso unico di marcia d'ampiezza ciascuna pari a m > = a 3.00 m in quanto saranno aperte o a prova di fumo.
3. Ogni compartimento sarà servito da una rampa a doppio senso di marcia d'ampiezza pari a m > = a 4,50 m.
4. I compartimenti, realizzati su più piani, saranno serviti da unica rampa a doppio senso di marcia d'ampiezza pari a m > = a 4,50 m in quanto sarà aperta o a prova di fumo.
5. Dato che l'autorimessa non supera il parcamento di 15 autovetture, l'accesso sarà costituito da una sola rampa d'ampiezza pari a m > = a 3.00 m.

 

La rampa avrà le seguenti caratteristiche:

SCHEDA N. 3.7.2 ter

1. Avrà una pendenza del % < = al 20%. Poiché la rampa sarà a doppio senso di marcia, il raggio minimo di curvatura, misurato sul filo esterno della curva, sarà di m > = a 8.25 m.
2. Avrà una pendenza del % < = al 20%. Poiché la rampa sarà a senso unico di marcia, il raggio minimo di curvatura, misurato sul filo esterno della curva, sarà di m > = a 7.00 m.

 

3.8 PAVIMENTI

1. Pendenza. I pavimenti avranno una pendenza sufficiente per il convogliamento in collettori delle acque e la loro raccolta in un dispositivo per la separazione di liquidi infiammabili dalle acque residue.

2. La pavimentazione sarà realizzata con materiali antisdrucciolevoli ed impermeabili.

3. Le soglie dei vani di comunicazione fra i compartimenti e le rampe d'accesso avranno un livello lievemente superiore, di almeno 3/4 cm, a quello dei pavimenti contigui per evitare lo spargimento di liquidi da un compartimento all'altro.

 

3.9 VENTILAZIONE

3.9.0 VENTILAZIONE NATURALE

Le autorimesse saranno munite di un sistema di aerazione naturale costituito da aperture ricavate nelle pareti e/o nei soffitti e disposte in modo da consentire un efficace ricambio dell'aria ambiente, nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio. Al fine di assicurare una uniforme ventilazione dei locali, le aperture di aerazione saranno distribuite il più possibile uniformemente e a distanza reciproca non superiore a 40 m. Il sistema di ventilazione sarà indipendente per ogni singolo piano.

3.9.1. SUPERFICIE DI VENTILAZIONE

SCHEDA N. 3.9.1.1

1. AUTORIMESSA DI TIPO CHIUSO. Le aperture, per l'aerazione naturale dell'autorimessa, avranno una superficie netta pari ad 1/25 della superficie in pianta del compartimento. Nei casi in cui non é previsto un impianto per la ventilazione meccanica, una frazione di tale superficie, non inferiore a 0,003 m2 per metro quadrato di pavimento, sarà completamente priva di serramenti. Si riporta l'analisi delle superfici aeranti, dimensionate tenendo conto dei criteri sopra esposti:
COMPARTIMENTO SUPERFICIE m2 AERAZIONE NATURALE CON SERRAMENTO MINIMA m2 AERAZIONE NATURALE CON SERRAMENTO REALE m2 VENTILAZIONE NATURALE PERMANENTE MINIMA* m2 VENTILAZIONE NATURALE PERMANENTE REALE* m2 AERAZIONE NATURALE COMPLESSIVA MINIMA m2 max. 10
1.1. Autorimessa suddivisa in box: L'aerazione naturale sarà realizzata anche per ciascun box. Tale aerazione sarà ottenuta con canalizzazioni verso l'esterno e/o con aperture sulla corsia di manovra, prive di serramenti e di superficie non inferiore ad 1/100 di quella in pianta del box stesso.
2. AUTOSILO FUORI TERRA. Sarà prevista un'aerazione naturale pari ad 1 m2 ogni 200 m3 di volume.
3. AUTOSILO INTERRATO. Sarà prevista una ventilazione meccanica pari ad almeno tre ricambi ora ed un impianto di smaltimento dei fumi con camini di superficie pari al 2% della superficie di ogni piano, convogliata a m 1.00 oltre la copertura degli edifici compresi nel raggio di m 10.00 dai camini stessi.
4. AUTORIMESSA DI TIPO APERTO. E' sottintesa che l'aerazione sarà garantita dalle aperture perimetrali attestate su spazio a cielo libero che realizzano una percentuale di aerazione permanente non inferiore al 60% della superficie delle pareti stesse e comunque superiore al 15% della superficie in pianta (Vedi Tipologia: SCHEDA N. 1.1.2).

 

SCHEDA N. 3.9.1.2 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLE APERTURE

1. Autorimessa monopiano ubicata al piano sotterraneo: la ventilazione avverrà tramite intercapedini e/o camini costituiti da aperture collocate nel soffitto e sfocianti sopra l'estradosso della soletta di copertura.
2. Autorimessa pluripiano ubicata al piano sotterraneo: sarà garantita l'indipendenza della ventilazione per ogni singolo piano che avverrà tramite intercapedini e/o camini, anche comuni ricorrendo al sezionamento verticale e/o mediante l'uso di canalizzazioni di tipo «shunt».

 

3.9.2 VENTILAZIONE MECCANICA - GENERALITA'

SCHEDA N. 3.9.2

1. AUTORIMESSA SOTTERRANEA - L'aerazione naturale sarà integrata con un sistema di ventilazione meccanica in quanto trattasi di autorimessa sotterranea avente un numero di autoveicoli, per ogni piano, superiore a quello riportato nella seguente tabella:
2. AUTORIMESSA FUORI TERRA DI TIPO CHIUSO. L'aerazione naturale sarà integrata con un sistema di ventilazione meccanica nei piani con un numero di autoveicoli superiore a 250 e precisamente nei piani:
3. Non è necessaria l'integrazione con un sistema di ventilazione meccanica in quanto il numero degli autoveicoli per piano è inferiore a quello stabilito dal punto 3.9.2 del D.M. Int. 1 febbraio 1986.

 

3.9.3 VENTILAZIONE MECCANICA. CARATTERISTICHE

SCHEDA N. 3.9.3

1. VENTILAZIONE MECCANICA. La portata dell'impianto di ventilazione meccanica non sarà inferiore a 3 ricambi ora. L'impianto sarà indipendente per ogni piano e sarà azionato, con comando manuale e automatico ubicato in prossimità delle uscite, nei periodi di punta individuati dalla contemporaneità della messa in moto di un numero di veicoli superiore ad 1/3 o dall'indicazione di miscele pericolose segnalate da indicatori opportunamente predisposti (per autorimesse di capacità inferiore a 500 autoveicoli).

2. VENTILAZIONE ALTERNATIVA. In alternativa a quanto sopra, l'impianto di ventilazione meccanica sarà sostituito da camini indipendenti per ogni piano o di tipo shunt aventi una sezione non inferiore a 0.20 m2 per ogni 100 m2 di superficie, e precisamente:

COMPARTIMENTO SUPERFICIE m2SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI CAMINI
m2
SUPERFICIE MINIMA
DEI CAMINI
m2
NUMERO DI CAMINI PREVISTI max. 10

I camini immetteranno nell'atmosfera a una quota superiore alla copertura del fabbricato.

3. AUTORIMESSA DI CAPACITA’ SUPERIORE A 500 AUTOVEICOLI. Sarà installato un doppio impianto di ventilazione meccanica, per l'immissione e per l'estrazione, comandato manualmente da un controllore sempre presente, o automaticamente da apparecchiature di rivelazione continua di miscele infiammabili di CO. Il numero e l'ubicazione degli indicatori di CO e di miscele infiammabili saranno scelti opportunamente in funzione della superficie e della geometria degli ambienti da proteggere e delle condizioni locali della ventilazione naturale; comunque il loro numero non sarà inferiore a due per ogni tipo di rivelazione. Gli indicatori saranno inseriti in sistemi di segnalazione di allarme e, ove necessario, di azionamento dell'impianto di ventilazione. Il sistema entrerà in funzione quando:
  • un solo indicatore rivela valori istantanei delle concentrazioni di CO superiori a 100 p.p.m.;
  • due indicatori simultaneamente rivelano valori istantanei delle concentrazioni di CO superiori a 50 p.p.m.;
  • uno o più indicatori rivelano valori delle concentrazioni di miscele infiammabili eccedenti il 20% del limite inferiore di infiammabilità.
4. Punto non pertinente.

 

3.10.0 DENSITA' DI AFFOLLAMENTO

“Per densità di affollamento s’intende il numero massimo di persone assunto per unità di superficie lorda di pavimento (persone/m2)”. Ai fini del calcolo dell’affollamento massimo ipotizzabile si sono considerati i seguenti parametri, determinati in rapporto alla superficie lorda di pavimento:

  • AUTORIMESSA NON SORVEGLIATA: minimo0.1 persone/m2 = 1 persona / 10 m2
  • AUTORIMESSA SORVEGLIATA: minimo 0.01 persone/m2 = 1 persona / 100 m2

SCHEDA N. 3.10.0.1

COMPARTIMENTOSUPERFICIE m2 DENSITA' AFFOLLAMENTO Persone/m2AFFOLLAMENTO MASSIMO IPOTIZZABILE max. 20
persone
persone TOTALE

 

Le uscite avranno caratteristiche conformi al D.M. Int. 1° febbraio 1986 e dimensionate tenendo conto delle disposizioni emanate dal D.M. Int. e Lavoro 10 marzo 1998 - Allegato III. Sono previsti utenti con ridotte o impedite capacità motorie e/o sensoriali e pertanto saranno predisposti appositi spazi calmi lungo le vie d'uscita o in prossimità delle scale di sicurezza.

 

3.10.1 CAPACITÀ DI DEFLUSSO

“Per capacità di deflusso o di sfollamento s’intende il numero massimo di persone che, in un sistema di vie d’uscita, si assume possano defluire attraverso un’uscita di modulo uno. Tale dato, stabilito dalla norma, tiene conto del tempo occorrente per lo sfollamento ordinato di un compartimento”. Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso considerate non superano i seguenti valori:

  • 50 per il piano terra;
  • 37,5 per i primi tre piani sotterranei o fuori terra;
  • 33 per i piani oltre il terzo sotterraneo o fuori terra.

 

3.10.2 VIE DI USCITA

1. L'autorimessa sarà provvista di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido e ordinato degli occupanti verso l'esterno o in luogo sicuro in caso di incendio o di pericolo di altra natura.
2. Autorimessa interrata: le vie di uscita terminano sotto grigliati dotati di congegni di facile apertura dall'interno.

 

3.10.3 DIMENSIONAMENTO DELLE VIE DI USCITA

Le vie di uscita saranno dimensionate in funzione del massimo affollamento ipotizzabile sulla base di quanto specificato in 3.10.0 e 3.10.1. Nelle autorimesse con più di due piani, la larghezza complessiva delle rampe delle scale, e quindi la larghezza totale delle uscite che immettono all'aperto, é calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento. Inoltre la larghezza delle rampe, riferite alle singole scale, sarà comunque non inferiore a quella di uscita dal piano che si immette nella scala. Il numero delle uscite e le loro dimensioni verificate sono elencati nelle tabelle seguenti.

 

SCHEDA N. 3.10.3.1 - VERIFICA VIE DI USCITA DI COMPARTIMENTO

COMPARTIMENTOAFFOLLAMENTO MAX Persone CAPACITA' DEFLUSSO PersoneNUMERO USCITEVERIFICHE DELLE USCITE max. 20
LARGH. mLARGH. TOTALE m LARGH. TOTALE MINIMA m

N.B.: La superficie, adottata per il calcolo dell'affollamento massimo ipotizzabile, è intesa lorda complessiva (detratti i muri perimetrali e i divisori) con esclusione delle superfici destinate a vie d'uscita, vani scala, vani ascensore, servizi igienici e disimpegni.

 

SCHEDA N. 3.10.3.2 - VERIFICA PERCORSI COMUNI DI USCITA E SCALE

VIE D'USCITA E SCALEPIANO AFFOLLAMENTO MAX PersoneCAPACITA' DEFLUSSO Persone NUMERO USCITEVERIFICHE max. 20
LARGH. m LARGH. TOTALE mLARGH. TOTALE MINIMA m

N.B.: La superficie, adottata per il calcolo dell'affollamento massimo ipotizzabile, è intesa lorda complessiva (detratti i muri perimetrali e i divisori) con esclusione delle superfici destinate a vie d'uscita, vani scala, vani ascensore, servizi igienici e disimpegni.

 

3.10.4 - LARGHEZZA DELLE VIE DI USCITA

La larghezza delle vie di uscita sarà multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (m 1,20). Ai fini del dimensionamento delle uscite, appresso riportato, saranno eventualmente conteggiate anche le uscite con una larghezza inferiore a quella innanzi stabilita, e comunque non inferiore a m 0.60, in quanto il numero delle uscite a norma previsto sarà maggiore o uguale a due. La misurazione della larghezza delle uscite é eseguita nel punto più stretto dell'uscita. La larghezza totale delle uscite (per ogni piano) è determinata dal rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso. Nel computo della larghezza delle uscite é conteggiato anche l'ingresso carrabile (che adduce verso l'esterno o in luogo sicuro in caso di incendio o di pericolo di altra natura).

 

3.10.5 - UBICAZIONE DELLE USCITE

1. Le uscite che immettono sulla strada pubblica e/o in luogo sicuro saranno ubicate in modo tale da essere raggiungibili con percorsi inferiori a m 40.00.
2. Le uscite che immettono sulla strada pubblica e/o in luogo sicuro saranno ubicate in modo tale da essere raggiungibili con percorsi inferiori a m 50.00, essendo l'autorimessa protetta d un impianto di spegnimento automatico.

 

3.10.6 - NUMERO DELLE USCITE

1. AUTORIMESSA AD UN SOLO PIANO. Dato che il percorso massimo di esodo è inferiore a m 30 il numero delle uscite sarà ridotto ad uno, costituita anche solo dalla rampa di accesso in quanto risulta sicuramente fruibile ai fini dell'esodo.
2. AUTORIMESSA A PIÙ PIANI. Il numero delle uscite, per ogni piano, non sarà inferiore a due, e saranno collocate in punti ragionevolmente contrapposti.

 

3.10.7 - SCALE - ASCENSORI

1. L'autorimessa non é servita da ascensori.
2. L'autorimessa non é servita da scale interne in quanto è disposta su di un solo piano.
3. L'autorimessa è servita da ascensori e scale in edificio avente altezza antincendi maggiore di 32 m:
  • Le scale e gli ascensori saranno a prova di fumo
  • I filtri a prova di fumo, le scale e gli ascensori saranno racchiusi in gabbie realizzate con strutture non combustibili di tipo almeno REI 120 e muniti di porte EI 120 provviste di autochiusura.
4. L'autorimessa è servita da ascensori e scale in edificio avente altezza antincendi inferiore a 32 m:
  • Le scale e gli ascensori saranno di tipo protetto
  • Le scale e gli ascensori saranno racchiusi in gabbie realizzate con strutture non combustibili di tipo almeno REI 120 e muniti di porte EI 120 provviste di autochiusura.
5. L'autorimessa, del tipo pluripiano indipendente, è servita da ascensori e scale:
  • Le scale e gli ascensori saranno a prova di fumo
  • I filtri a prova di fumo, le scale e gli ascensori saranno racchiusi in gabbie realizzate con strutture non combustibili di tipo almeno REI 120 e muniti di porte EI 120 provviste di autochiusura.
6. Autosilo. Sarà provvisto di scale a prova di fumo raggiungibili con percorrenze interne non superiori a m 60. Tali scale saranno raggiungibili dalle singole celle prevedendo passaggi liberi, sul lato opposto dell'ingresso macchina, di almeno cm 90 oltre l'ingombro degli autoveicoli.
 
Titolo IV - IMPIANTI TECNOLOGICI.

 

4.1 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Il riscaldamento delle autorimesse sarà realizzato con:

SCHEDA N. 4.1

1. Radiatori alimentati ad acqua calda, surriscaldata o vapore.
2. Aerotermi alimentati ad acqua calda, surriscaldata o vapore.
3. Dato che l'autorimessa è destinata al ricovero di soli autoveicoli del tipo Diesel, il riscaldamento sarà costituito da un impianto ad aria calda con il ricircolo dell'aria ambiente.
4. Dato che l'autorimessa è destinata al ricovero di soli autoveicoli del tipo Diesel, il riscaldamento sarà costituito da generatori ad aria calda a scambio diretto.
5. L'autorimessa non sarà provvista di un impianto per il riscaldamento.
6. Altri impianti installati.
Titolo V - IMPIANTI ELETTRICI.

 

L'impianto elettrico esistente sarà verificato e adeguato in conformità della Legge 1 marzo 1968, n. 186(G.U. 23.3.1968, n. 77). La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza sarà attestata con la procedura di cui al Decreto nr. 37 del 22 gennaio 2008 e successivi regolamenti di applicazione. L’impianto, ai fini della prevenzione incendi, garantirà le seguenti condizioni di base:

  • Non costituirà causa primaria di incendio o di esplosione
  • Non fornirà alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi
  • Sarà suddiviso in modo tale che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell’intero sistema
  • Disporrà di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e dovranno riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono

Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici saranno realizzati e costruiti a regola d’arte. L'impianto sarà provvisto di uno o più interruttori generali (pulsante di sgancio protetto) ubicati in posizione segnalata esterna all'autorimessa possibilmente a fianco di un'uscita di sicurezza, muniti di protezione contro le correnti di sovraccarico e di corto circuito, manovrabili sottocarico e atto a porre fuori tensione l'impianto elettrico in tutta l'attività. Inoltre verrà installata regolare messa a terra di tutte le parti metalliche presenti quali carpenteria metallica, tubazioni di acqua, tubazioni di gas, tubazioni di riscaldamento, parti metalliche di ascensori, di montacarichi, ecc. Le linee principali, in partenza dal quadro di distribuzione, saranno protette da dispositivi contro le sovracorrenti. Il quadro elettrico generale relativo sarà ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall’incendio.

SCHEDA N. 5

1. Non è necessario un impianto per l'illuminazione di sicurezza in quanto l'autorimessa ha una capacità di parcamento inferiore a 300 autoveicoli.
2. E' necessario un impianto per l'illuminazione di sicurezza in quanto l'autorimessa ha una capacità di parcamento superiore a 300 autoveicoli. L'impianto d'illuminazione sarà integrato da uno di sicurezza con sorgente indipendente da quell'ordinaria, ad inserzione automatica ed immediata. Detto impianto sarà costituito da singole lampade con alimentazione autonoma installate principalmente in prossimità delle vie d'uscita, delle uscite di sicurezza, delle scale e dei filtri di comunicazione nonché al loro interno. Le lampade assicureranno una funzionalità continua di almeno 60 minuti garantendo un livello d'illuminazione non inferiore a 5 lux. Tutti i materiali, le apparecchiature, le installazioni elettriche ed elettroniche saranno realizzati e costruiti a regola d'arte. La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza sarà attestata con la procedura di cui al Decreto nr. 37 del 22 gennaio 2008 e successivi regolamenti d'applicazione.
3. Non è necessario un impianto per l'illuminazione di sicurezza in quanto l'autorimessa ha una capacità di parcamento inferiore a 300 autoveicoli ma sarà egualmente installato con le seguenti caratteristiche. L'impianto d'illuminazione sarà integrato da uno di sicurezza con sorgente indipendente da quell'ordinaria, ad inserzione automatica ed immediata. Detto impianto sarà costituito da singole lampade con alimentazione autonoma installate principalmente in prossimità delle vie d'uscita, delle uscite di sicurezza, delle scale e dei filtri di comunicazione nonché al loro interno. Le lampade assicureranno una funzionalità continua di almeno 60 minuti garantendo un livello d'illuminazione non inferiore a 5 lux. Tutti i materiali, le apparecchiature, le installazioni elettriche ed elettroniche saranno realizzati e costruiti a regola d'arte. La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza sarà attestata con la procedura di cui al Decreto nr. 37 del 22 gennaio 2008 e successivi regolamenti d'applicazione.
 
Titolo VI - MEZZI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI.

 

6.1 IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO

6.1.0 CARATTERISTICHE

SCHEDA N. 6.1.0

1. E' necessario l'impianto antincendio a idranti in quanto l'autorimessa ha una capacità di parcamento superiore a 50 autoveicoli. Parte FUORI TERRA: Autoveicoli = N. ; Idranti UNI45 necessari = N. ; Idranti UNI45 effettivi = N. .
2. E' necessario l'impianto antincendio a idranti in quanto l'autorimessa è interrata ed ha una capacità di parcamento superiore a 50 autoveicoli. Al PRIMO PIANO INTERRATO: Autoveicoli = N. al piano primo interrato; Idranti UNI 45 necessari = N. al piano primo interrato; Idranti UNI45 effettivi = N. al piano primo interrato.
3. E' necessario l'impianto antincendio a idranti in quanto l'autorimessa è interrata ed ha una capacità di parcamento superiore a 30 autoveicoli ai piani oltre il primo interrato: Autoveicoli = N. ; Idranti UNI45 necessari = N. ; Idranti UNI45 effettivi = N. .
4. Non è necessario l'impianto antincendio a idranti.

 

L'impianto idrico antincendio sarà costituito da una rete di tubazioni ad anello, con montanti disposti nelle gabbie delle scale o delle rampe. Da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano dell'autorimessa, sarà derivata con tubazione di diametro interno non inferiore a DN 40 un idrante UNI 45 collocato presso ogni uscita.

 

6.1.1 Custodia degli idranti

La custodia degli idranti sarà installata in posizione ben visibile, facilmente accessibile e debitamente segnalata. Sarà munita di sportello in vetro trasparente, avrà larghezza ed altezza non inferiore rispettivamente a 0,35 m e 0,55 m ed una profondità che consenta di tenere, a sportello chiuso, manichette e lancia permanentemente collegate.

 

6.1.2 Tubazione flessibile e lance

La tubazione flessibile sarà costituita da un tratto di tubo, approvato, di lunghezza che consente di raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta.

 

6.1.3 Tubazioni fisse

La rete idrica sarà eseguita con tubi di ferro zincato o materiali equivalenti protetti contro il gelo e sarà indipendente dalla rete dei servizi sanitari.

 

6.1.4 Prestazioni idrauliche dell'impianto

L'impianto avrà caratteristiche idrauliche tali da garantire al bocchello della lancia situata in posizione idraulicamente più sfavorevole, una portata non inferiore a 120 litri al minuto e una pressione di almeno 0.20 Mpa (2 bar). L'impianto sarà dimensionato per una portata totale determinata considerando la probabilità di contemporaneo funzionamento del 50% degli idranti e, per ogni montante, degli idranti di almeno due piani. L'impianto sarà inoltre provvisto di attacco per il collegamento dei mezzi dei vigili del fuoco, installato in posizione ben visibile, segnalata e facilmente accessibile ai mezzi stessi. L'impianto sarà eseguito in conformità con quanto stabilito dalla Norma UNI 10779.

 

6.1.5 Alimentazione dell'impianto

SCHEDA 6.1.5.

1. Alimentazione da acquedotto cittadino.
2. Alimentazione da riserva idrica costituita da un serbatoio con apposito impianto di pompaggio idoneo a conferire in permanenza alla rete le caratteristiche idrauliche di cui al punto 6.1.4.

 

6.1.6 Collegamento dei mezzi dei Vigili del fuoco

L'impianto è tenuto costantemente sotto pressione e munito di n. attacchi UNI 70 per il collegamento dei mezzi dei vigili del fuoco, da installarsi in un punto ben visibile e facilmente accessibile ai mezzi stessi.

 

6.1.7 Capacità della riserva idrica

SCHEDA 6.1.7.

1. L'alimentazione non richiede riserva idrica.
2. L'alimentazione prevede riserva idrica capace di assicurare il funzionamento dell'impianto per 30 minuti primi alle condizioni di portata e pressione di cui al punto 6.1.4.

 

6.1.8 Impianti fissi di spegnimento

SCHEDA 6.1.8.1.

1. E' necessaria l'installazione di un impianto fisso di spegnimento automatico in quanto trattasi di autorimessa oltre il secondo piano interrato.
2. E' necessaria l'installazione di un impianto fisso di spegnimento automatico in quanto l'autorimessa è del tipo chiusa oltre il quarto piano fuori terra.
3. E' necessaria l'installazione di un impianto fisso di spegnimento automatico in quanto l'autorimessa è del tipo aperta oltre il quinto piano fuori terra.
4. E' necessaria l'installazione di un impianto fisso di spegnimento automatico in quanto trattasi di autosilo.
5. Non è necessaria l'installazione di un impianto fisso di spegnimento automatico.

 

SCHEDA 6.1.8.2.

1. Impianto di spegnimento automatico, ad acqua, del tipo a pioggia (tipo sprinklers).
2. Impianto di spegnimento automatico, ad erogatore aperto, per erogazione di acqua/schiuma.
3. Punto non pertinente.

 

L'impianto sarà installato presso i seguenti piani:

 

L'impianto sarà realizzato conformemente alla norma UNI

 

6.2 MEZZI DI ESTINZIONE PORTATILI

Gli estintori saranno disposti in prossimità delle uscite di sicurezza, in posizione visibile, facilmente accessibile e debitamente segnalata. Gli agenti estinguenti saranno compatibili con le sostanze presenti e saranno del tipo approvato dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. 20 Dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20 Gennaio 1983) e successive modificazioni ed integrazioni e in ogni caso per fuochi delle classi A, B e C con una capacità estinguente non inferiore a 21 A e 89 B. Per la determinazione del numero di estintori necessari, si fa riferimento ai seguenti criteri

  • uno ogni cinque autoveicoli per i primi venti autoveicoli;
  • per i rimanenti, fino a duecento autoveicoli, uno ogni dieci autoveicoli;
  • oltre duecento, uno ogni venti autoveicoli.
  • distanza tra estintori non superiore a m 30.

SCHEDA N. 6.2

COMPARTIMENTONUMERO AUTOVEICOLI ESTINTORI max. 20
NUMEROCLASSE AGENTE ESTINGUENTEPESO
kg
TOTALE
Titolo VII - AUTORIMESSE SULLE TERRAZZE E ALL'APERTO SU SUOLI PRIVATI.

 

SCHEDA N. 7

1. Punto non pertinente.
2. E' isolata mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza inferiore a 1.5 m lungo i lati ove affacciano aperture di fabbricati perimetrali.
3. Pendenze. Per l'autorimessa ubicata su terrazza i pavimenti avranno caratteristiche di cui al punto 3.8.0.
4. Pavimentazione. Per l'autorimessa ubicata su terrazza la pavimentazione sarà realizzata con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili.
5. Sfollamento in caso di emergenza. L'autorimesse ubicata su terrazza sarà provvista di scale raggiungibili con percorsi inferiori a 80 m, atte ad assicurare il deflusso delle persone verso luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura.
6. Impianti idrici antincendio. Per l'autorimessa su terrazza saranno installati n. idranti ( un idrante ogni cento autoveicoli o frazione).
Titolo VIII - SERVIZI ANNESSI.

 

SCHEDA N. 8.0

1. ALL'AUTORIMESSA NON E' ANNESSO NESSUN SERVIZIO.
2. Parte della superficie dell'autorimessa è destinata a OFFICINA DI RIPARAZIONE.
3. Parte della superficie dell'autorimessa è destinata a STAZIONE DI LAVAGGIO E LUBRIFICAZIONE.
4. Parte della superficie dell'autorimessa è destinata a UFFICI - GUARDIANA - ALLOGGIO CUSTODE.

 

SCHEDA 8.1.

1. OFFICINA DI RIPARAZIONE. E' annessa all'autorimessa un'officina con lavorazione a freddo situata all'interno dell'autorimessa, in locale separato, con porte di comunicazione metalliche piene. La superficie occupata dall'officina annessa e di m2 <= al 20% della superficie dell'autorimessa stessa. L'officina é ubicata al piano .
2. OFFICINA DI RIPARAZIONE. Nell'officina di riparazione avvengono lavorazioni che prevedono l'uso di fiamme libere e di sostanze infiammabili, in ogni modo limitate ad un solo posto di saldatura e di verniciatura. Pertanto sarà ubicata al piano terra e separata con porte di tipo non inferiore a EI 30; avrà inoltre un accesso indipendente dall'autorimessa; sarà provvista di un impianto per la ventilazione locale collocata sul posto di verniciatura; le operazioni di saldatura non saranno eseguite in contemporaneità con le operazioni di verniciatura, a meno che, per questa ultima operazione, sia predisposta apposita cabina ermeticamente chiusa e con aerazione indipendente; la vernice, per un quantitativo massimo di 50 kg, sarà conservata in recipienti chiusi in apposito armadietto metallico ad essa predisposto.
3. STAZIONE DI LAVAGGIO E LUBRIFICAZIONE. Sono annesse all'autorimessa una o più stazioni di lavaggio e lubrificazione. I lubrificanti, per un quantitativo massimo di 2 m3, saranno depositati in apposito locale in recipienti chiusi, munito di porta metallica e soglia di accesso rialzata di 0,2 m.
4. UFFICI - GUARDIANA - ALLOGGIO CUSTODE. Sono annessi all'autorimessa uno o più uffici e guardiane provvisti di accessi indipendenti da quelli dell'autorimessa stessa.L'alloggio del custode sarà completamente isolato dai locali dell'autorimessa, salvo l'eventuale collegamento diretto che avverrà comunque tramite porta di tipo EI 60.
Titolo IX - AUTOSALONI.

 

1. Punto non pertinente.
2. Per l'autosalone o saloni di esposizione si applicano le presenti norme, in quanto il numero di autoveicoli è superiore a trenta.
Titolo X - NORME DI ESERCIZIO.

 

1. Nell'autorimessa è vietato:
a) usare fiamme libere salvo quanto previsto in 8.1.0;
b) depositare sostanze infiammabili o combustibili, salvo quanto previsto in 8.1.0 e 8.1.1;
c) eseguire riparazioni o prove di motori, salvo quanto previsto in 8.1.0;
d) parcheggiare autoveicoli con perdite anormali di carburanti o lubrificanti.
2. Entro l'autorimessa è proibito fumare.
3. La segnaletica di sicurezza sarà conforme al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 nr. 81. In particolar modo si farà riferimento alle prescrizioni generali per i cartelli segnaletici, come da Allegato II, del suddetto decreto. I cartelli saranno sistemati tenendo conto d'eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale. In caso di cattiva illuminazione naturale si utilizzeranno colori fosforescenti e/o materiali riflettenti e, in prossimità delle vie d'uscita e delle scale, nonché al loro interno, si provvederà all'illuminazione artificiale con lampade autonome provviste di mascherina verde con l'indicazione del percorso da seguire, poste, ove è possibile, sopra il limite superiore delle porte.
4. Negli autosilo non è consentito l'accesso alle persone non addette. L'autoveicolo deve essere consegnato al personale addetto che provvede alla successiva riconsegna in prossimità dell'ingresso.
5. I pavimenti devono essere periodicamente lavati e i sistemi di raccolta delle acque di lavaggio devono essere ispezionati e puliti.
6. Il parcamento di autoveicoli alimentati a gas avente densità superiore a quella dell'aria è consentito in conformità a quanto previsto dal DECRETO 22 novembre 2002 - Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 283 del 3 dicembre 2002).
7. Al fine del mantenimento dell'affidabilità degli impianti di rivelazione e spegnimento previsto il loro controllo almeno ogni sei mesi da parte di personale qualificato.
Titolo XI - NORME TRANSITORIE.

 

1. Punto non pertinente.
2. Per l'autorimessa, in quanto esistente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 20 novembre 1981, è consentito che ogni compartimento sia servito da una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3 m, munita di dispositivo per la sua utilizzazione a senso unico.
Note