RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO |
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RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO |
Progetto ai fini della prevenzione incendi (Legge 26 luglio 1965, n. 966 – D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37)
Attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. 09.04.82 n. 98) e successive variazioni ed integrazioni ed individuata al punto n. 92: Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili. Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse.
(D.M. Interno 01 febbraio 1986 coordinato con DECRETO 22 novembre 2002 - Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto e con Decreto Legislativo 9 aprile 2008 nr. 81) |
Altre attività a rischio specifico presenti nell'insediamento:
* Per selezionare più Attività, basta tenere premuto il tasto 'Ctrl'. |
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Rif. Pratica VV.F. N.: |
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Titolo I - Identificazione Dell'Attività |
SCHEDA N. 1.0.1 - Capienza |
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SCHEDA N. 1.0.2 - Identificazione |
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SCHEDA N. 1.1.0 - Classificazione |
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SCHEDA N. 1.1.1 - Tipologia |
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SCHEDA N. 1.1.2 - Tipologia |
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SCHEDA N. 1.1.3 - Tipologia |
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SCHEDA N. 1.1.4 - Classificazione |
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SCHEDA N. 1.2.0 - Tipologia di intervento |
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Titolo III.I - AUTORIMESSE AVENTI CAPACITA' DI PARCAMENTO SUPERIORE A NOVE AUTOVEICOLI. |
3.0. Non sono previsti locali destinati ad autorimessa situati oltre il sesto piano interrato e il settimo fuori terra. |
3.1 ISOLAMENTO SCHEDA N. 3.1 |
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3.2 - ALTEZZA DEI PIANI |
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3.3 SUPERFICIE SPECIFICA DI PARCAMENTO
La superficie specifica di parcamento non sarà inferiore a: - 20 m2 per autorimesse non sorvegliate
- 10 m2 per autorimesse sorvegliate e autosilo
NOTA: Nelle autorimesse a box, con un volume netto per ogni box non inferiore a 40 m3, è consentito l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli.
SCHEDA N. 3.3 |
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3.4 STRUTTURE DEI LOCALI
SCHEDA N. 3.4.1 | |
1. L'autorimessa è inserita nella volumetria dell'edificio servito: gli elementi costruttivi di separazione con le altre parti dello stesso edificio saranno di tipo REI 90. |
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2. L'autorimessa è isolata: gli elementi costruttivi orizzontali e verticali non di separazione saranno di tipo non combustibile. |
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3. L'autorimessa è adiacente e/o sottostante a locali di edifici destinati ad attività di cui ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 91 di cui al D.M. 16 febbraio 1982 e precisamente a
riportate ai punti nr.
: - sarà separata da questi locali con elementi costruttivi di resistenza al fuoco non inferiore a REI 180. |
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4. Autosilo: gli elementi costruttivi di separazione con altre parti dello stesso edificio devono essere di tipo non inferiore a REI 180. |
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3.5 COMUNICAZIONI |
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SCHEDA N. 3.5 |
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1. Autorimessa fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato. Comunica con locali di attività ad altra destinazione, e precisamente a
, non elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 e/o con fabbricati di civile abitazione di altezza antincendi non superiore a 32 m a mezzo di aperture con porte di tipo non inferiore a RE 120 munite di congegno di autochiusura. |
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2. Autorimessa privata fino a quindici autovetture. Comunica con locali di abitazione in edificio di altezza inferiore a 24 m a mezzo di aperture con porte metalliche piene dotate di congegno di autochiusura. |
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3. Autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato. Comunica con locali destinati ad altra attività, e precisamente a
, attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo non inferiore a RE 60 munite di congegno di autochiusura. In ogni caso non comunica con i locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 del D.M. 16 febbraio 1982. |
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4. Autorimessa fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato. Comunica attraverso filtri a prova di fumo, come definiti dal D.M. 30 novembre 1983, con locali destinati a tutte le attività, e precisamente a
. In ogni caso non comunica con i locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79 e 80 del D.M. 16 febbraio 1982. |
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5. L'autorimessa, a prescindere dalla capacità di parcamento e dal numero dei piani, comunica attraverso filtri a prova di fumo, come definito dal D.M. 30 novembre 1983, con locali destinati ad attività di cui al D.M. 16 febbraio 1982, e precisamente a
. In ogni caso non comunica con i locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80 e 83 del D.M. 16 febbraio 1982. |
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6. L'autorimessa non ha alcuna comunicazione con altri locali. |
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I filtri, per la comunicazione indiretta tra l'autorimessa e un altro locale non pertinente e/o sicuro e/o a rischio specifico d'incendio, saranno provvisti di porte almeno EI 90 a tenuta fumo provviste di un dispositivo per l'autochiusura, delimitati da strutture verticali ed orizzontali resistenti al fuoco con caratteristiche REI non inferiori a 90, provvisti di uno o più camini di ventilazione sfocianti al di sopra del tetto e/o aerati direttamente verso l'esterno da un'apertura libera o messi in sovrappressione da un impianto per la ventilazione meccanica e precisamente come da scheda sottostante:
SCHEDA N. 3.5B |
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Vigili del fuoco - Relazioni Tecniche
Titolo III.II - AUTORIMESSE AVENTI CAPACITA' DI PARCAMENTO SUPERIORE A NOVE AUTOVEICOLI. |
L'autorimessa è suddivisa, per ogni piano, in compartimenti di superficie non eccedente a quelle indicate al punto 3.6.1 del D.M. Int. 1° febbraio 1986 e riportate nella seguente tabella: SCHEDA N. 3.6.1 |
PIANO | FUORI TERRA | SOTTERRANEE |
Miste | Isolate | Miste | Isolate |
Aperte (mq) | Chiuse (mq) | Aperte (mq) |
Chiuse (mq) | Aperte (mq) | Chiuse (mq) |
Aperte (mq) | Chiuse (mq) |
Terra | 7.500 | 5.000 | 10.000 |
7.500 | | | | |
Primo | 5.500 | 3.500 | 7.500 |
5.500 | 5.000 | 2.500 | 7.000 | 3.000 |
Secondo | 5.500 | 3.500 | 7.500 |
5.500 | 3.500 | 2.000 | 5.500 | 2.500 |
Terzo | 3.500 | 2.500 | 5.500 |
3.500 | 2.000 | 1.500 | 3.500 |
2.000 | Quarto | 3.500 | 2.500 | 5.500 |
3.500 | 1.500 | | 2.500 |
1.500 | Quinto | 2.500 | | 5.000 |
2.500 | 1.500 | |
2.000 | 1.500 | Sesto | 2.500 | |
5.000 | | 1.500 |
| 2.000 | 1.500 |
Settimo | 2.000 | |
4.000 | | |
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Per le autorimesse protette da un impianto fisso di spegnimento automatico degli incendi sono ammesse superfici raddoppiate o triplicate rispetto a quanto stabilito dalla SCHEDA N. 3.6.1 di cui sopra, limitatamente a quelle disposte sino ai seguenti piani:
SCHEDA N. 3.6.1 bis |
PIANO | FUORI TERRA | SOTTERRANEE |
Miste | Isolate | Miste |
Isolate | Aperte (mq) | Chiuse (mq) | Aperte (mq) |
Chiuse (mq) | Aperte (mq) | Chiuse (mq) |
Aperte (mq) | Chiuse (mq) |
Terra | 22.500 | 10.000 | 30.000 |
15.000 | | | |
| Primo | 16.500 | 7.000 |
22.500 | 11.000 | |
5.000 | | 6.000 |
Secondo | 16.500 | 7.000 |
22.500 | 11.000 | |
4.000 | | 5.000 |
Terzo | 10.500 | 5.000 |
16.500 | 7.000 | |
(1) | | (1) |
Quarto | 10.500 | 5.000 | 16.500 |
7.000 | | |
| (1) | Quinto | 7.500 | |
15.000 | (1) | |
| | (1) |
Sesto | (1) | |
(1) | | |
| | (1) |
Settimo | (1) | |
(1) | | |
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(1) Le autorimesse disposte sino a detti piani, in parte o completamente, dovranno essere in ogni caso protette da un impianto fisso di spegnimento automatico degli incendi.
Per l'autorimessa in oggetto, il sezionamento e la superficie dei compartimenti, è riportata nelle schede seguenti: SCHEDA N. 3.6.1.1 |
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X1. E' presente un compartimento costituito da più piani, non protetti da un impianto di spegnimento automatico, poiché la superficie complessiva non supera il 50% di quella risultante dalla somma delle superfici massime consentite per i singoli piani della SCHEDA N. 3.6.1 e che la superficie del singolo piano non eccede quella consentita dal più elevato per le autorimesse sotterranee o più basso per quelle fuori terra né che le singole superfici per piano eccedono il 75% di quelle previste dalla SCHEDA N. 3.6.1, e precisamente:
La scheda che segue riporta le superfici effettive, di piano e di compartimento, da confrontare con le superfici ammesse : La superficie del singolo piano non eccede quella consentita dal più elevato per le autorimesse sotterranee o più basso per quelle fuori terra. |
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X2. E' presente un compartimento costituito da più piani, poiché la superficie complessiva non supera il 50% di quella risultante dalla somma delle superfici massime consentite per i singoli piani della SCHEDA N. 3.6.1 e che la superficie del singolo piano non eccede quella consentita dal più elevato per le autorimesse sotterranee o più basso per quelle fuori terra né che le singole superfici per piano eccedono il 75% di quelle previste dalla SCHEDA N. 3.6.1. Inoltre l'autorimessa sarà protetta da un impianto fisso di spegnimento automatico, pertanto si considereranno superfici raddoppiate o triplicate rispetto a quanto stabilito dalla SCHEDA N. 3.6.1, determinate nella SCHEDA N. 3.6.1bis, limitatamente ai seguenti piani ammessi:
La scheda che segue riporta le superfici effettive, di piano e di compartimento, da confrontare con le superfici ammesse :
La superficie del singolo piano non eccede quella consentita dal più elevato per le autorimesse sotterranee o più basso per quelle fuori terra. |
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X3. Non sono presenti compartimenti costituiti da più piani ma bensì da singoli piani, come da SCHEDA N. 3.3 precedente, e pertanto rispettosa della suddivisione stabilita dal punto 3.6.1 del decreto in oggetto nonché riportata nella SCHEDA N. 3.6.1, e precisamente:
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Le pareti di suddivisione fra i compartimenti saranno realizzate con strutture non inferiori a REI 90. Le aperture di comunicazione fra i compartimenti saranno munite di porte EI 90 e saranno del tipo a tenuta fumo nonché a chiusura automatica in caso di incendio.
3.6.2 |
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1. I passaggi tra i piani dell'autorimessa, le rampe pedonali, le scale, gli ascensori, gli elevatori, saranno esterni. |
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2. I passaggi tra i piani dell'autorimessa, le rampe pedonali, le scale, gli ascensori, gli elevatori, saranno racchiusi in gabbie realizzate con strutture non combustibili di tipo REI 120 e muniti di porte di tipo non inferiore a REI 120 provviste di congegno per l'autochiusura. |
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3. Non sono previsti passaggi tra piani dell'autorimessa. |
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3.6.3 |
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1. Le corsie di manovra consentono il facile movimento degli autoveicoli e hanno ampiezza non inferiore a 4,5 m. |
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2. Le corsie di manovra hanno ampiezza non inferiore a 5,0 metri nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia.
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3.7.0 INGRESSI SCHEDA N. 3.7.0 |
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3.7.2 RAMPE SCHEDA N. 3.7.2 |
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SCHEDA N. 3.7.2 bis |
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La rampa avrà le seguenti caratteristiche:
SCHEDA N. 3.7.2 ter | |
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3.8 PAVIMENTI
1. Pendenza. I pavimenti avranno una pendenza sufficiente per il convogliamento in collettori delle acque e la loro raccolta in un dispositivo per la separazione di liquidi infiammabili dalle acque residue.
2. La pavimentazione sarà realizzata con materiali antisdrucciolevoli ed impermeabili.
3. Le soglie dei vani di comunicazione fra i compartimenti e le rampe d'accesso avranno un livello lievemente superiore, di almeno 3/4 cm, a quello dei pavimenti contigui per evitare lo spargimento di liquidi da un compartimento all'altro. |
3.9 VENTILAZIONE 3.9.0 VENTILAZIONE NATURALE
Le autorimesse saranno munite di un sistema di aerazione naturale costituito da aperture ricavate nelle pareti e/o nei soffitti e disposte in modo da consentire un efficace ricambio dell'aria ambiente, nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio. Al fine di assicurare una uniforme ventilazione dei locali, le aperture di aerazione saranno distribuite il più possibile uniformemente e a distanza reciproca non superiore a 40 m. Il sistema di ventilazione sarà indipendente per ogni singolo piano.
3.9.1. SUPERFICIE DI VENTILAZIONE SCHEDA N. 3.9.1.1 |
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Vigili del fuoco - Relazioni Tecniche
SCHEDA N. 3.9.1.2 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLE APERTURE |
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3.9.2 VENTILAZIONE MECCANICA - GENERALITA' SCHEDA N. 3.9.2 |
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3.9.3 VENTILAZIONE MECCANICA. CARATTERISTICHE SCHEDA N. 3.9.3 |
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3.10.0 DENSITA' DI AFFOLLAMENTO “Per densità di affollamento s’intende il numero massimo di persone assunto per unità di superficie lorda di pavimento (persone/m2)”. Ai fini del calcolo dell’affollamento massimo ipotizzabile si sono considerati i seguenti parametri, determinati in rapporto alla superficie lorda di pavimento:
- AUTORIMESSA NON SORVEGLIATA: minimo0.1 persone/m2 = 1 persona / 10 m2
- AUTORIMESSA SORVEGLIATA: minimo 0.01 persone/m2 = 1 persona / 100 m2
SCHEDA N. 3.10.0.1 |
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Le uscite avranno caratteristiche conformi al D.M. Int. 1° febbraio 1986 e dimensionate tenendo conto delle disposizioni emanate dal D.M. Int. e Lavoro 10 marzo 1998 - Allegato III. Sono previsti utenti con ridotte o impedite capacità motorie e/o sensoriali e pertanto saranno predisposti appositi spazi calmi lungo le vie d'uscita o in prossimità delle scale di sicurezza. |
3.10.1 CAPACITÀ DI DEFLUSSO
“Per capacità di deflusso o di sfollamento s’intende il numero massimo di persone che, in un sistema di vie d’uscita, si assume possano defluire attraverso un’uscita di modulo uno. Tale dato, stabilito dalla norma, tiene conto del tempo occorrente per lo sfollamento ordinato di un compartimento”. Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso considerate non superano i seguenti valori:
- 50 per il piano terra;
- 37,5 per i primi tre piani sotterranei o fuori terra;
- 33 per i piani oltre il terzo sotterraneo o fuori terra.
| 3.10.2 VIE DI USCITA |
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3.10.3 DIMENSIONAMENTO DELLE VIE DI USCITA
Le vie di uscita saranno dimensionate in funzione del massimo affollamento ipotizzabile sulla base di quanto specificato in 3.10.0 e 3.10.1. Nelle autorimesse con più di due piani, la larghezza complessiva delle rampe delle scale, e quindi la larghezza totale delle uscite che immettono all'aperto, é calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento. Inoltre la larghezza delle rampe, riferite alle singole scale, sarà comunque non inferiore a quella di uscita dal piano che si immette nella scala. Il numero delle uscite e le loro dimensioni verificate sono elencati nelle tabelle seguenti. |
SCHEDA N. 3.10.3.1 - VERIFICA VIE DI USCITA DI COMPARTIMENTO |
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N.B.: La superficie, adottata per il calcolo dell'affollamento massimo ipotizzabile, è intesa lorda complessiva (detratti i muri perimetrali e i divisori) con esclusione delle superfici destinate a vie d'uscita, vani scala, vani ascensore, servizi igienici e disimpegni. |
SCHEDA N. 3.10.3.2 - VERIFICA PERCORSI COMUNI DI USCITA E SCALE | |
N.B.: La superficie, adottata per il calcolo dell'affollamento massimo ipotizzabile, è intesa lorda complessiva (detratti i muri perimetrali e i divisori) con esclusione delle superfici destinate a vie d'uscita, vani scala, vani ascensore, servizi igienici e disimpegni. |
3.10.4 - LARGHEZZA DELLE VIE DI USCITA
La larghezza delle vie di uscita sarà multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (m 1,20). Ai fini del dimensionamento delle uscite, appresso riportato, saranno eventualmente conteggiate anche le uscite con una larghezza inferiore a quella innanzi stabilita, e comunque non inferiore a m 0.60, in quanto il numero delle uscite a norma previsto sarà maggiore o uguale a due. La misurazione della larghezza delle uscite é eseguita nel punto più stretto dell'uscita. La larghezza totale delle uscite (per ogni piano) è determinata dal rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso. Nel computo della larghezza delle uscite é conteggiato anche l'ingresso carrabile (che adduce verso l'esterno o in luogo sicuro in caso di incendio o di pericolo di altra natura). |
3.10.5 - UBICAZIONE DELLE USCITE |
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3.10.6 - NUMERO DELLE USCITE |
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3.10.7 - SCALE - ASCENSORI |
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Titolo IV - IMPIANTI TECNOLOGICI. |
4.1 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
Il riscaldamento delle autorimesse sarà realizzato con: SCHEDA N. 4.1 | |
Titolo V - IMPIANTI ELETTRICI. |
L'impianto elettrico esistente sarà verificato e adeguato in conformità della Legge 1 marzo 1968, n. 186(G.U. 23.3.1968, n. 77). La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza sarà attestata con la procedura di cui al Decreto nr. 37 del 22 gennaio 2008 e successivi regolamenti di applicazione. L’impianto, ai fini della prevenzione incendi, garantirà le seguenti condizioni di base:
- Non costituirà causa primaria di incendio o di esplosione
- Non fornirà alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi
- Sarà suddiviso in modo tale che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell’intero sistema
- Disporrà di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e dovranno riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono
Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici saranno realizzati e costruiti a regola d’arte. L'impianto sarà provvisto di uno o più interruttori generali (pulsante di sgancio protetto) ubicati in posizione segnalata esterna all'autorimessa possibilmente a fianco di un'uscita di sicurezza, muniti di protezione contro le correnti di sovraccarico e di corto circuito, manovrabili sottocarico e atto a porre fuori tensione l'impianto elettrico in tutta l'attività. Inoltre verrà installata regolare messa a terra di tutte le parti metalliche presenti quali carpenteria metallica, tubazioni di acqua, tubazioni di gas, tubazioni di riscaldamento, parti metalliche di ascensori, di montacarichi, ecc. Le linee principali, in partenza dal quadro di distribuzione, saranno protette da dispositivi contro le sovracorrenti. Il quadro elettrico generale relativo sarà ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall’incendio.
SCHEDA N. 5 |
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1. Non è necessario un impianto per l'illuminazione di sicurezza in quanto l'autorimessa ha una capacità di parcamento inferiore a 300 autoveicoli. |
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2. E' necessario un impianto per l'illuminazione di sicurezza in quanto l'autorimessa ha una capacità di parcamento superiore a 300 autoveicoli. L'impianto d'illuminazione sarà integrato da uno di sicurezza con sorgente indipendente da quell'ordinaria, ad inserzione automatica ed immediata. Detto impianto sarà costituito da singole lampade con alimentazione autonoma installate principalmente in prossimità delle vie d'uscita, delle uscite di sicurezza, delle scale e dei filtri di comunicazione nonché al loro interno. Le lampade assicureranno una funzionalità continua di almeno 60 minuti garantendo un livello d'illuminazione non inferiore a 5 lux. Tutti i materiali, le apparecchiature, le installazioni elettriche ed elettroniche saranno realizzati e costruiti a regola d'arte. La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza sarà attestata con la procedura di cui al Decreto nr. 37 del 22 gennaio 2008 e successivi regolamenti d'applicazione. |
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3. Non è necessario un impianto per l'illuminazione di sicurezza in quanto l'autorimessa ha una capacità di parcamento inferiore a 300 autoveicoli ma sarà egualmente installato con le seguenti caratteristiche. L'impianto d'illuminazione sarà integrato da uno di sicurezza con sorgente indipendente da quell'ordinaria, ad inserzione automatica ed immediata. Detto impianto sarà costituito da singole lampade con alimentazione autonoma installate principalmente in prossimità delle vie d'uscita, delle uscite di sicurezza, delle scale e dei filtri di comunicazione nonché al loro interno. Le lampade assicureranno una funzionalità continua di almeno 60 minuti garantendo un livello d'illuminazione non inferiore a 5 lux. Tutti i materiali, le apparecchiature, le installazioni elettriche ed elettroniche saranno realizzati e costruiti a regola d'arte. La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza sarà attestata con la procedura di cui al Decreto nr. 37 del 22 gennaio 2008 e successivi regolamenti d'applicazione. | |
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Titolo VI - MEZZI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI. |
6.1 IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO 6.1.0 CARATTERISTICHE SCHEDA N. 6.1.0 |
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L'impianto idrico antincendio sarà costituito da una rete di tubazioni ad anello, con montanti disposti nelle gabbie delle scale o delle rampe. Da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano dell'autorimessa, sarà derivata con tubazione di diametro interno non inferiore a DN 40 un idrante UNI 45 collocato presso ogni uscita.
6.1.1 Custodia degli idranti La custodia degli idranti sarà installata in posizione ben visibile, facilmente accessibile e debitamente segnalata. Sarà munita di sportello in vetro trasparente, avrà larghezza ed altezza non inferiore rispettivamente a 0,35 m e 0,55 m ed una profondità che consenta di tenere, a sportello chiuso, manichette e lancia permanentemente collegate.
6.1.2 Tubazione flessibile e lance La tubazione flessibile sarà costituita da un tratto di tubo, approvato, di lunghezza che consente di raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta.
6.1.3 Tubazioni fisse La rete idrica sarà eseguita con tubi di ferro zincato o materiali equivalenti protetti contro il gelo e sarà indipendente dalla rete dei servizi sanitari.
6.1.4 Prestazioni idrauliche dell'impianto L'impianto avrà caratteristiche idrauliche tali da garantire al bocchello della lancia situata in posizione idraulicamente più sfavorevole, una portata non inferiore a 120 litri al minuto e una pressione di almeno 0.20 Mpa (2 bar). L'impianto sarà dimensionato per una portata totale determinata considerando la probabilità di contemporaneo funzionamento del 50% degli idranti e, per ogni montante, degli idranti di almeno due piani. L'impianto sarà inoltre provvisto di attacco per il collegamento dei mezzi dei vigili del fuoco, installato in posizione ben visibile, segnalata e facilmente accessibile ai mezzi stessi. L'impianto sarà eseguito in conformità con quanto stabilito dalla Norma UNI 10779.
6.1.5 Alimentazione dell'impianto SCHEDA 6.1.5. |
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6.1.6 Collegamento dei mezzi dei Vigili del fuoco
L'impianto è tenuto costantemente sotto pressione e munito di n.
attacchi UNI 70 per il collegamento dei mezzi dei vigili del fuoco, da installarsi in un punto ben visibile e facilmente accessibile ai mezzi stessi. |
6.1.7 Capacità della riserva idrica SCHEDA 6.1.7. |
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6.1.8 Impianti fissi di spegnimento
SCHEDA 6.1.8.1. |
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SCHEDA 6.1.8.2. |
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L'impianto sarà installato presso i seguenti piani:
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L'impianto sarà realizzato conformemente alla norma UNI
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6.2 MEZZI DI ESTINZIONE PORTATILI
Gli estintori saranno disposti in prossimità delle uscite di sicurezza, in posizione visibile, facilmente accessibile e debitamente segnalata. Gli agenti estinguenti saranno compatibili con le sostanze presenti e saranno del tipo approvato dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. 20 Dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20 Gennaio 1983) e successive modificazioni ed integrazioni e in ogni caso per fuochi delle classi A, B e C con una capacità estinguente non inferiore a 21 A e 89 B. Per la determinazione del numero di estintori necessari, si fa riferimento ai seguenti criteri
- uno ogni cinque autoveicoli per i primi venti autoveicoli;
- per i rimanenti, fino a duecento autoveicoli, uno ogni dieci autoveicoli;
- oltre duecento, uno ogni venti autoveicoli.
- distanza tra estintori non superiore a m 30.
SCHEDA N. 6.2 |
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Titolo VII - AUTORIMESSE SULLE TERRAZZE E ALL'APERTO SU SUOLI PRIVATI. |
SCHEDA N. 7 |
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Titolo VIII - SERVIZI ANNESSI. |
SCHEDA N. 8.0 |
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SCHEDA 8.1. |
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1. OFFICINA DI RIPARAZIONE. E' annessa all'autorimessa un'officina con lavorazione a freddo situata all'interno dell'autorimessa, in locale separato, con porte di comunicazione metalliche piene. La superficie occupata dall'officina annessa e di m2
<= al 20% della superficie dell'autorimessa stessa. L'officina é ubicata al piano
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2. OFFICINA DI RIPARAZIONE. Nell'officina di riparazione avvengono lavorazioni che prevedono l'uso di fiamme libere e di sostanze infiammabili, in ogni modo limitate ad un solo posto di saldatura e di verniciatura. Pertanto sarà ubicata al piano terra e separata con porte di tipo non inferiore a EI 30; avrà inoltre un accesso indipendente dall'autorimessa; sarà provvista di un impianto per
la ventilazione locale collocata sul posto di verniciatura; le operazioni di saldatura non saranno eseguite in contemporaneità con le operazioni di verniciatura, a meno che, per questa ultima operazione, sia predisposta apposita cabina ermeticamente chiusa e con aerazione indipendente; la vernice, per un quantitativo massimo di 50 kg, sarà conservata in recipienti chiusi in apposito armadietto metallico ad essa
predisposto. |
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3. STAZIONE DI LAVAGGIO E LUBRIFICAZIONE. Sono annesse all'autorimessa una o più stazioni di lavaggio e lubrificazione.
I lubrificanti, per un quantitativo massimo di 2 m3, saranno depositati in apposito locale in recipienti chiusi, munito di porta metallica e soglia di accesso rialzata di 0,2 m. |
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4. UFFICI - GUARDIANA - ALLOGGIO CUSTODE. Sono annessi all'autorimessa uno o più uffici e guardiane provvisti di accessi indipendenti da quelli dell'autorimessa stessa.L'alloggio del custode sarà completamente isolato dai locali dell'autorimessa, salvo l'eventuale collegamento diretto che avverrà comunque tramite porta di tipo EI 60. |
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Titolo X - NORME DI ESERCIZIO. |
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1. Nell'autorimessa è vietato: a) usare fiamme libere salvo quanto previsto in 8.1.0;
b) depositare sostanze infiammabili o combustibili, salvo quanto previsto in 8.1.0 e 8.1.1; c) eseguire riparazioni o prove di motori, salvo quanto previsto in 8.1.0;
d) parcheggiare autoveicoli con perdite anormali di carburanti o lubrificanti. |
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2. Entro l'autorimessa è proibito fumare. |
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3. La segnaletica di sicurezza sarà conforme al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 nr. 81. In particolar modo si farà riferimento alle prescrizioni generali per i cartelli segnaletici, come da Allegato II, del suddetto decreto. I cartelli saranno sistemati tenendo conto d'eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale. In caso di cattiva illuminazione naturale si utilizzeranno colori fosforescenti e/o materiali riflettenti e, in prossimità delle vie d'uscita e delle scale, nonché al loro interno, si provvederà all'illuminazione artificiale con lampade autonome provviste di mascherina verde con l'indicazione del percorso da seguire, poste, ove è possibile, sopra il limite superiore delle porte. |
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4. Negli autosilo non è consentito l'accesso alle persone non addette. L'autoveicolo deve essere consegnato al personale addetto che provvede alla successiva riconsegna in prossimità dell'ingresso. |
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5. I pavimenti devono essere periodicamente lavati e i sistemi di raccolta delle acque di lavaggio devono essere ispezionati e puliti. |
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6. Il parcamento di autoveicoli alimentati a gas avente densità superiore a quella dell'aria è consentito in conformità a quanto previsto dal DECRETO 22 novembre 2002 - Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 283 del 3 dicembre 2002). |
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7. Al fine del mantenimento dell'affidabilità degli impianti di rivelazione e spegnimento previsto il loro controllo almeno ogni sei mesi da parte di personale qualificato. |
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Titolo XI - NORME TRANSITORIE. |
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