Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile
Relazione tecnica - 95 Ascensori
RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO
Anagrafica Compilatore
Denominazione/Ragione Sociale:
Nome Compilatore:
Ordine/Collegio Provinciale:
Numero Progressivo di Iscrizione:
RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO

Progetto ai fini della prevenzione incendi

(Legge 26 luglio 1965, n. 966 – D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37)

Attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. 09.04.82 n. 98) e successive variazioni ed integrazioni ed individuata al punto n. 95: Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all’art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497.

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

(D.M. Int. 15 settembre 2005 - G.U. 05.10.2005, n. 232)

Chiarimenti in merito alle caratteristiche del vano corsa a prova di fumo, del vano corsa per ascensore antincendio e del vano corsa per ascensore di soccorso.

(Lettera circolare P157/4135 sott. 9 del 5 febbraio 2008)

 

Altre attività a rischio specifico presenti nell'insediamento:

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Rif. Pratica VV.F. N.:
Anagrafica Attività
Denominazione/Ragione Sociale:
Descrizione Attività:
Ubicazione
Comune:
Indirizzo:
Civico:
Titolo I - Identificazione

 

1.0 Caratteristiche di Impianto

 

1.0. Altezza antincendio del fabbricato in cui è inserito l'impianto:

 

SCHEDA N. 1.0.a

1. Fino a 32 m.
2. Superiore a 32 m.
Altezza di corsa sopra il piano terreno : m.

 

SCHEDA N. 1.0.b

1. Numero fermate fuori terra:
2. Numero fermate interrate:

 

1.1 Tipo d'Intervento

SCHEDA N. 1.1

1. Impianto in nuova attività di prevenzione incendi.
2. Impianto in esistenti attività di prevenzione incendi, con modifiche sostanziali:

 

1. Termini, definizioni generali, tolleranze dimensionali e simboli grafici di prevenzione incendi.

Ai fini della presente relazione si applicano i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali approvate con il decreto ministeriale 30 novembre 1983.

Titolo II - Disposizioni generali

 

SCHEDA N. 2.1: ELEMENTI NON PARTECIPANTI ALLA COMPARTIMENTAZIONE DELL'EDIFICIO.

1. Le pareti del vano di corsa, ivi compresi porte e portelli di accesso, non partecipanti alla compartimentazione dell'edificio, saranno costituiti da materiale non combustibile.
2. ILe pareti del locale del macchinario, ivi compresi porte e portelli di accesso, non partecipanti alla compartimentazione dell'edificio, saranno costituiti da materiale non combustibile.
3. Le pareti del locale delle pulegge di rinvio, ivi compresi porte e portelli di accesso, saranno costituiti da materiale non combustibile.
4. Punto non pertinente.

 

SCHEDA N. 2.2: ELEMENTI PARTECIPANTI ALLA COMPARTIMENTAZIONE DELL'EDIFICIO.

1. Le pareti del locale del macchinario (posto alla sommità del vano corsa), ivi compresi porte e botole di accesso, in relazione alle esigenze di compartimentazione dell'edificio, avranno caratteristiche di resistenza al fuoco uguali o superiori a quelle richieste per le pareti del vano di corsa con il quale comunicano: REI .
2. Le pareti del locale delle pulegge di rinvio (posto alla sommità del vano corsa), ivi compresi porte e botole di accesso, in relazione alle esigenze di compartimentazione dell'edificio, avranno caratteristiche di resistenza al fuoco uguali o superiori a quelle richieste per le pareti del vano di corsa con il quale comunicano: REI .
3. Punto non pertinente.

 

SCHEDA N. 2.3: SEPARAZIONI TRA VANO CORSA E VANI TECNICI DELL'IMPIANTO.

1. I setti di separazione tra vano di corsa e locale del macchinario saranno realizzati con materiale non combustibile; i fori di comunicazione, attraverso detti setti per passaggio di funi, cavi o tubazioni, avranno le dimensioni minime indispensabili.
2. I setti di separazione tra vano di corsa e locale delle pulegge di rinvio saranno realizzati con materiale non combustibile; i fori di comunicazione, attraverso detti setti per passaggio di funi, cavi o tubazioni, avranno le dimensioni minime indispensabili.
3. Punto non pertinente.

 

SCHEDA N. 2.4: SEPARAZIONI TRA VANO CORSA E VANI TECNICI DELL'IMPIANTO.

1. All'interno del vano di corsa non ci saranno tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'impianto, come prescritto dalla direttiva 95/16/CE.
2. All'interno del locale del macchinario non ci saranno tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'impianto, come prescritto dalla direttiva 95/16/CE.
3. All'interno del locale delle pulegge di rinvio non ci saranno tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'impianto, come prescritto dalla direttiva 95/16/CE.
4. Nelle aree di lavoro, destinate agli impianti di sollevamento, non ci saranno tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'impianto, come prescritto dalla direttiva 95/16/CE.

 

SCHEDA N. 2.5: CABINA ASCENSORE.

1. L'intelaiatura di sostegno della cabina sarà realizzata con materiale non combustibile.
2. Le pareti, il pavimento ed il tetto saranno costituiti da materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.
3. ASCENSORI ANTINCENDIO E DI SOCCORSO: le pareti, il pavimento ed il soffitto della cabina devono essere realizzati con materiale non combustibile.

 

SCHEDA N. 2.6: AREE DI SBARCO PROTETTE.

1. Le aree di sbarco protette, davanti agli accessi di piano degli impianti di sollevamento, saranno tali da poter ragionevolmente escludere ogni possibilità d'incendio in esse.
2. Le aree di sbarco protette, al piano predeterminato d'uscita, di cui al punto 6, saranno tali da poter ragionevolmente escludere ogni possibilità d'incendio in esse.
3. Punto non pertinente.
Titolo III - Vano di corsa

 

In relazione alle pareti del vano di corsa l'impianto di sollevamento si definisce:

 

SCHEDA III

1. IN VANO APERTO - Il vano non costituisce compartimento antincendio; le pareti del vano di corsa e le porte di piano, le eventuali altre porte o portelli di soccorso ed ispezione potranno essere realizzati con materiali non combustibili.
2. IN VANO PROTETTO - Il vano di corsa soddisfa i seguenti requisiti:

- le pareti del vano di corsa, comprese le porte di piano, le porte di soccorso e porte e portelli d'ispezione, le pareti del locale del macchinario (se esiste), le pareti del locale delle pulegge di rinvio (se esiste), nonchè gli spazi del macchinario e le aree di lavoro (se disposti fuori del vano di corsa), avranno le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento; gli eventuali fori di passaggio di funi, cavi e tubi relativi all'impianto, che attraverseranno gli elementi di separazione resistenti al fuoco, avranno le dimensioni minime indispensabili in relazione a quanto stabilito al punto 2: REI

- tutte le porte di piano, d'ispezione e di soccorso saranno a chiusura automatica ed avranno le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento;

3. IN VANO A PROVA DI FUMO - Il vano di corsa soddisfa i seguenti requisiti:
Titolo IV - Accessi al locale del macchinario, agli spazi del macchinario e/o alle aree di lavoro

 

SCHEDA 4.1: PER IMPIANTI CON VANO CORSA A PROVA DI FUMO (punto 3)

1. ACCESSO AL LOCALE MACCHINARIO
2. ACCESSO AL LOCALE DELLE PULEGGE DI RINVIO
3. ACCESSO AGLI SPAZI DEL MACCHINARIO E DELLE AREE DI LAVORO
4. Punto non pertinente.

 

SCHEDA 4.2: PER ASCENSORI ANTINCENDIO (punto 7)

1. ACCESSO AL LOCALE MACCHINARIO
2. ACCESSO AL LOCALE DELLE PULEGGE DI RINVIO
3. ACCESSO AGLI SPAZI DEL MACCHINARIO E DELLE AREE DI LAVORO
4. Punto non pertinente.

 

SCHEDA 4.3: PER ASCENSORI DI SOCCORSO (punto 8)

1. ACCESSO AL LOCALE MACCHINARIO
2. ACCESSO AL LOCALE DELLE PULEGGE DI RINVIO
3. Punto non pertinente.

 

SCHEDA N. 4.4: IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO AD AZIONAMENTO IDRAULICO.

1. Nei vani corsa protetti in cui sono installati impianti di sollevamento ad azionamento idraulico, i serbatoi che contengono l'olio saranno chiusi e costruiti in acciaio; le tubazioni per l'olio, se installate fuori del vano di corsa, saranno realizzati di acciaio; o, in alternativa, i serbatoi e le tubazioni saranno protetti dall'incendio e dotati di chiusure capaci di trattenere l'olio.
2. Nei vani corsa a prova di fumo in cui sono installati impianti di sollevamento ad azionamento idraulico, i serbatoi che contengono l'olio saranno chiusi e costruiti in acciaio; le tubazioni per l'olio, se installate fuori del vano di corsa, saranno realizzati di acciaio; o, in alternativa, i serbatoi e le tubazioni saranno protetti dall'incendio e dotati di chiusure capaci di trattenere l'olio.
3. Nei vani corsa di ascensori antincendio in cui sono installati impianti di sollevamento ad azionamento idraulico, i serbatoi che contengono l'olio saranno chiusi e costruiti in acciaio; le tubazioni per l'olio, se installate fuori del vano di corsa, saranno realizzati di acciaio; o, in alternativa, i serbatoi e le tubazioni saranno protetti dall'incendio e dotati di chiusure capaci di trattenere l'olio.
4. Punto non pertinente.

 

SCHEDA N. 4.5: AREE DI LAVORO ESTERNE AL VANO DI CORSA.

1. Le aree di lavoro saranno opportunamente e chiaramente individuate. Le aree di lavoro saranno ubicate in ambienti aventi caratteristiche conformi con quelle stabilite al punto 3 per il vano di corsa.
2. Punto non pertinente.
 
Titolo V - Aerazione del vano di corsa, dei locali del macchinario, delle pulegge di rinvio e/o degli ambienti contenenti il macchinario.

 

SCHEDA 5: AREAZIONI

1. L'aerazione del vano corsa sarà separata dalle aerazioni degli altri locali dell'impianto (locale macchinario e/o locale delle pulegge di rinvio). L'aerazione sarà aperta direttamente verso spazi scoperti. L'aerazione del vano di corsa sarà permanente e realizzata mediante aperture, verso spazi scoperti, non inferiori al 3% della superficie in pianta del vano, con un minimo di 0,20 mq. Le aperture saranno realizzate nella parte alta delle pareti del vano saranno, inoltre, protette contro gli agenti atmosferici e contro l'introduzione di corpi estranei (animali vari, volatili ecc.); le protezioni non consentiranno il passaggio di una sfera di diametro maggiore di 15 mm.
2. L'aerazione del vano corsa sarà separata dalle aerazioni degli altri locali dell'impianto (locale macchinario e delle pulegge di rinvio), se esistenti. L'aerazione sarà realizzata con canalizzazioni, anche ad andamento suborizzontale, per le quali sarà garantito il tiraggio. Le canalizzazioni saranno realizzate con materiale non combustibile. La canalizzazione di aerazione del vano potrà attraversare il locale del macchinario (o il locale delle pulegge di rinvio) e garantirà, comunque, la prevista compartimentazione. L'aerazione del vano di corsa sarà permanente e realizzata mediante aperture, verso spazi scoperti, non inferiori al 3% della superficie in pianta del vano, con un minimo di 0,20 mq. Le aperture saranno realizzate nella parte alta delle pareti del vano saranno, inoltre, protette contro gli agenti atmosferici e contro l'introduzione di corpi estranei (animali vari, volatili ecc.); le protezioni non consentiranno il passaggio di una sfera di diametro maggiore di 15 mm.
3. Il vano di corsa sarà aperto su spazi scoperti , pertanto per esso non sarà richiesta aerazione.
4. L'aerazione del locale macchinario sarà separata dalle aerazioni degli altri vani dell'impianto. L'aerazione sarà aperta direttamente verso spazi scoperti. L'aerazione del locale macchinario sarà permanente e realizzata mediante aperture, verso spazi scoperti, non inferiori al 3% della superficie in pianta del vano, con un minimo di 0,05 mq. Le aperture saranno realizzate nella parte alta delle pareti del vano saranno, inoltre, protette contro gli agenti atmosferici e contro l'introduzione di corpi estranei (animali vari, volatili ecc.); le protezioni non consentiranno il passaggio di una sfera di diametro maggiore di 15 mm.
5. L'aerazione del locale delle pulegge di rinvio sarà separata dalle aerazioni degli altri vani dell'impianto. L'aerazione sarà aperta direttamente verso spazi scoperti. L'aerazione del locale delle pulegge di rinvio sarà permanente e realizzata mediante aperture, verso spazi scoperti, non inferiori al 3% della superficie in pianta del vano, con un minimo di 0,05 mq. Le aperture saranno realizzate nella parte alta delle pareti del vano saranno, inoltre, protette contro gli agenti atmosferici e contro l'introduzione di corpi estranei (animali vari, volatili ecc.); le protezioni non consentiranno il passaggio di una sfera di diametro maggiore di 15 mm.
6. L'aerazione del locale macchinario sarà separata dalle aerazioni degli altri vani dell'impianto. L'aerazione sarà realizzata con canalizzazioni, anche ad andamento suborizzontale, per le quali sarà garantito il tiraggio. Le canalizzazioni saranno realizzate con materiale non combustibile. La canalizzazione di aerazione del locale macchinario potrà attraversare il vano di corsa, o il locale delle pulegge di rinvio, e garantirà, comunque, la prevista compartimentazione. L'aerazione del locale macchinario sarà permanente e realizzata mediante aperture, verso spazi scoperti, non inferiori al 3% della superficie in pianta del vano, con un minimo di 0,05 mq. Le aperture saranno realizzate nella parte alta delle pareti del vano saranno, inoltre, protette contro gli agenti atmosferici e contro l'introduzione di corpi estranei (animali vari, volatili ecc.); le protezioni non consentiranno il passaggio di una sfera di diametro maggiore di 15 mm.
7. L'aerazione del locale macchinario (o del locale delle pulegge di rinvio) sarà separata dalle aerazioni degli altri vani dell'impianto. L'aerazione sarà realizzata con canalizzazioni, anche ad andamento suborizzontale, per le quali sarà garantito il tiraggio. Le canalizzazioni saranno realizzate con materiale non combustibile. La canalizzazione di aerazione del locale delle pulegge di rinvio potrà attraversare il vano di corsa, o il locale macchinario, e garantirà, comunque, la prevista compartimentazione. L'aerazione del locale delle pulegge di rinvio sarà permanente e realizzata mediante aperture, verso spazi scoperti, non inferiori al 3% della superficie in pianta del vano, con un minimo di 0,05 mq. Le aperture saranno realizzate nella parte alta delle pareti del vano saranno, inoltre, protette contro gli agenti atmosferici e contro l'introduzione di corpi estranei (animali vari, volatili ecc.); le protezioni non consentiranno il passaggio di una sfera di diametro maggiore di 15 mm.
Titolo VI - Misure di protezione attiva.

 

SCHEDA 6.1

1. L'impianto di sollevamento, posto in vano protetto, a seguito di comando proveniente dal sistema di rilevazione di incendio dell'edificio, invierà la cabina al piano predeterminato di uscita per permettere a qualunque passeggero di uscire, prima che la temperatura raggiunga un valore tale da comprometterne il funzionamento.
2. L'impianto di sollevamento, posto in vano a prova di fumo, a seguito di comando proveniente dal sistema di rilevazione di incendio dell'edificio, invierà la cabina al piano predeterminato di uscita per permettere a qualunque passeggero di uscire, prima che la temperatura raggiunga un valore tale da comprometterne il funzionamento.
3. In prossimità dell'accesso agli spazi e/o al locale del macchinario sarà disposto un estintore di classe 21A89BC, idoneo per l'uso in presenza d'impianti elettrici.
4. Nel locale del macchinario saranno adottati impianti di spegnimento automatici, del tipo previsto per incendi di natura elettrica, convenientemente protetti contro gli urti accidentali e tarati a una temperatura nominale d'intervento tale che intervengano dopo che l'ascensore si sia fermato a seguito della manovra prevista al precedente paragrafo.
Titolo VII - Vani di corsa per ascensore antincendio.

 

SCHEDA 7.1

1. Il vano di corsa sarà del tipo a prova di fumo e soddisferà i seguenti requisiti (punto 3.3 del decreto 15/09/2005):
2. Punto non pertinente.

 

SCHEDA 7.2: Il vano di corsa risponderà anche alle seguenti ulteriori misure:

1. Tutti i piani dell'edificio saranno serviti dall'ascensore antincendio;
2. L'uscita dall'ascensore immetterà in luogo sicuro, posto all'esterno dell'edificio, in corrispondenza del piano predeterminato di uscita, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto di lunghezza m, non superiore a 15 m, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni tecniche di settore;
3. e pareti del vano di corsa, il locale del macchinario, se esiste, gli spazi del macchinario e le aree di lavoro di un ascensore antincendio, saranno distinti da quelli degli altri eventuali ascensori e apparterranno a compartimenti distinti da quelli degli altri eventuali ascensori;
4. Gli elementi delle strutture del vano di corsa, del locale del macchinario, se esiste, o degli spazi del macchinario e delle aree di lavoro, se disposti fuori del vano di corsa, avranno una resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento , e comunque non inferiore a REI 60;
5. L'accesso al locale macchinario, se esiste, agli spazi del macchinario o alle aree di lavoro avverrà da spazio scoperto, esterno all'edificio, o attraverso un percorso, protetto da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento , e comunque non inferiore a REI 60;
6. Ad ogni piano, all'uscita dall'ascensore, sarà realizzata un'area dedicata di almeno 5 mq aperta, esterna all'edificio;
7. Ad ogni piano, all'uscita dall'ascensore, sarà realizzata un'area dedicata di almeno 5 mq, protetta da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento REI , e comunque non inferiore a REI 60;
8. La botola installata sul tetto della cabina, per il salvataggio o per l'auto salvataggio di persone intrappolate, sarà prevista con dimensioni minime m 0,50 x m 0,70 di facile accesso sia dall'interno, con la chiave di sblocco, sia dall'esterno della cabina. Le dimensioni interne della cabina saranno di almeno m (1,10 x 2,10) con accesso sul lato più corto;
9. Le porte di piano avranno resistenza al fuoco non inferiore a quella richiesta per il vano di corsa e, comunque, non inferiore a REI 60;
10. La linea di alimentazione di un ascensore antincendio sarà distinta da quella di ogni altro ascensore presente nell'edificio e avrà una doppia alimentazione: primaria e secondaria di sicurezza;
11. I montanti dell'alimentazione elettrica secondaria di sicurezza del macchinario saranno separati dall'alimentazione primaria ed avranno una protezione non inferiore a quella richiesta per il vano di corsa e, comunque, non inferiore a REI 60;
12. In caso di incendio il passaggio da alimentazione primaria ad alimentazione secondaria di sicurezza sarà automatico;
13. I locali del macchinario e delle pulegge di rinvio saranno provvisti di illuminazione di emergenza, con intensità luminosa di almeno 5 lux, ad 1 m di altezza sul piano di calpestio, e dotata di sorgente autonoma incorporata, con autonomia di almeno 1 ora e comunque non inferiore al tempo di resistenza richiesto per l'edificio;
14. Il tetto di cabina sarà provvisto di illuminazione di emergenza, con intensità luminosa di almeno 5 lux, ad 1 m di altezza sul piano di calpestio, e dotata di sorgente autonoma incorporata, con autonomia di almeno 1 ora e comunque non inferiore al tempo di resistenza richiesto per l'edificio;
15. In caso di incendio la manovra di questi ascensori dovrà essere riservata ai Vigili del fuoco ed eventualmente agli addetti al servizio antincendio opportunamente addestrati;
16. Un sistema di comunicazione bidirezionale collegherà, in maniera permanente, la cabina all'ambiente contenente il macchinario o al locale del macchinario, se esiste, ed alle aree di sbarco;
17. Nel progetto dell'edificio saranno adottate misure idonee a limitare il flusso d'acqua nel vano di corsa, durante le operazioni di spegnimento di un incendio. Il materiale elettrico all'interno del vano di corsa, nella zona che può essere colpita dall'acqua usata per lo spegnimento dell'incendio, e l'illuminazione del vano avranno protezione IPX3;
18. Gli ambienti e le aree di sbarco protette saranno tali da consentire il funzionamento corretto della manovra degli ascensori antincendio per tutto il tempo prescritto per la resistenza al fuoco dell'edificio;
19. Gli ascensori antincendio non risultano computati nella valutazione delle vie di esodo.
20. Punto non pertinente.
Titolo VIII - Vano di corsa per ascensore di soccorso.

 

SCHEDA 8.1

1. Nell'edificio, in relazione alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, sarà installato un ascensore di soccorso, utilizzabile in caso di incendio, installato esclusivamente per trasporto delle attrezzature del servizio antincendio ed, eventualmente, per l'evacuazione di emergenza delle persone. Per esso saranno adottare, oltre alle misure di cui al punto 7, anche quelle riportate di seguito.
2. Punto non pertinente.
Titolo IX - Norme di esercizio.

 

L'uso degli ascensori in caso d'incendio sarà vietato. Presso ogni porta di piano di ogni ascensore sarà affisso un cartello con l'iscrizione «Non usare l'ascensore in caso d'incendio». In edifici di civile abitazione sarà sufficiente prevedere l'affissione del cartello solo presso la porta del piano principale servito e di tutti gli altri piani da cui si può accedere dall'esterno.

In caso d'incendio sarà consentito unicamente l'uso di ascensori antincendio e di soccorso in relazione a quanto stabilito dalle specifiche regole tecniche di settore. Inoltre, sarà proibito accendere fiamme libere in cabina, nel vano di corsa, nei locali del macchinario e delle pulegge di rinvio e nelle aree di lavoro, nonchè depositare in tali ambienti materiale estraneo al funzionamento dell'ascensore.

I suddetti divieti, limitazioni e condizioni di esercizio saranno segnalati con apposita segnaletica conforme al decreto legislativo del 27 gennaio 2010 nr. 17

Note